Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia ha dato ragione ai docenti ricorrenti che chiedevano la retribuzione delle ferie non godute per l’a.s. 2012/13.
La difesa è stata affidata alla UIL Scuola attraverso gli Avv. Domenico Naso e Cinzia Ganzerli.
Il D.L. 95/2012, così come convertito dalla legge 135/2012, ha previsto al suo articolo 5, comma 8, che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La legge 228/2012 è intervenuta
all’articolo 1, comma 54 stabilendo
che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; il successivo comma 56 ha poi introdotto la previsione secondo cui “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 10 settembre 2013”
Il Giudice ha concluso che i lavoratori hanno diritto alla monetizzazione delle ferie in quanto nessuna norma che lo escludeva era vigente alla fine del loro rapporto di lavoro (30 giugno 2013) e dai giorni di ferie maturati non possono essere sottratte le giornate di sospensione delle lezioni in quanto la fruizione dei riposi, fino al 1 settembre 2013, continua ad essere disciplinata dall’articolo 19 C.C.N.L. comparto scuola.
Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).
Il diritto alle ferie – d’altronde – riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963)
I ricorrenti hanno potuto così recuperare una somma individuale tra i 1.500 e 2.000 euro.