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Ricorsi UIL Scuola RUA | PERSONALE DOCENTE e ATA – VENERDI’ 18 DICEMBRE ORE 17.00

Ne parliamo con l’Avv. Cinzia Ganzerli (legale della UIL Scuola Emilia Romagna)

Venerdì 18 dicembre 2020 ore 17.00

In videoconferenza GOOGLE MEET I partecipanti accederanno attraverso il seguente link:

https://meet.google.com/vhz-whez-tah

 

Recupero RPD e CIA – Retribuzione Professionale Docente (DOCENTI) Compenso individuale accessorio (ATA): 

La Retribuzione Professionale Docenti / Compenso Individuale Accessorio deve essere corrisposta/o anche per il personale con supplenze brevi e saltuarie, così ha deciso la Corte di Cassazione.

L’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio, condanna il Ministero dell’Istruzione, evidenziando la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Cee e segnalando la perpetrata discriminazione nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.

L’importo non corrisposto è di circa 140 Euro lordi (RPD) / 70 Euro lordi (CIA) per ogni mese di servizio, importo negato dal Ministero dell’Istruzione ai docenti e agli ata che hanno stipulato, nel corso degli anni, contratti di lavoro per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente.

L’ordinanza della Corte di Cassazione emanata lo scorso 27 luglio specifica, inoltre, come “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con le prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.

I docenti e gli ATA (sia precari che attualmente in ruolo) potranno agire davanti ai Tribunali del lavoro al fine di ottenere il pagamento della Retribuzione Professionale Docente / Compenso Individuale Accessorio mai corrisposta/o e prevista/o dal CCNL. Nel mese di giugno 2019 le prime sentenze positive del Tribunale di Bologna e nel mese di novembre 2020 un’ulteriore sentenza positiva del Tribunale di Reggio Emilia.

CHI PUO’ PARTECIPARE ?

Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e gli ATA (attualmente precari o di ruolo) che negli ultimi 5 anni hanno sottoscritto contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente.

Ricorso ricostruzione di carriera:

La Corte di Cassazione dichiara  la non conformità dell’art.485 d.lgs. 297/94  in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di Istruzione – alla luce del principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018.

Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla Cassazione, al fine di ottenere la corretta ed integrale ricostruzione di carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata sulla base della complessiva anzianità di servizio.

CHI PUO’ PARTECIPARE ?

Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e gli ATA immessi  in ruolo da meno di 10 anni con una anzianità pre–ruolo superiore a 4 anni