La Retribuzione Professionale Docenti / Compenso Individuale Accessorio deve essere corrisposta/o anche per il personale con supplenze brevi e saltuarie, così ha deciso la Corte di Cassazione.
L’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio, condanna il Ministero dell’Istruzione, evidenziando la violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Cee e segnalando la perpetrata discriminazione nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.
L’importo non corrisposto è di circa 140 Euro lordi (RPD) / 70 Euro lordi (CIA) per ogni mese di servizio, importo negato dal Ministero dell’Istruzione ai docenti e agli ata che hanno stipulato, nel corso degli anni, contratti di lavoro per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente.
L’ordinanza della Corte di Cassazione emanata lo scorso 27 luglio specifica, inoltre, come “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con le prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
I docenti e gli ATA (sia precari che attualmente in ruolo) potranno agire davanti ai Tribunali del lavoro al fine di ottenere il pagamento della Retribuzione Professionale Docente / Compenso Individuale Accessorio mai corrisposta/o e prevista/o dal CCNL. Nel mese di giugno 2019 le prime sentenze positive del Tribunale di Bologna e nel mese di novembre 2020 un’ulteriore sentenza positiva del Tribunale di Reggio Emilia.
CHI PUO’ PARTECIPARE ?
Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e gli ATA (attualmente precari o di ruolo) che negli ultimi 5 anni hanno sottoscritto contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente.