Ricostruzione di Carriera: La Corte di Cassazione dichiara la non conformità dell’art.485 d.lgs. 297/94 in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di Istruzione – alla luce del principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018.
Difatti, la UIL Scuola evidenzia come la Cassazione ha chiarito definitivamente che “è da escludere che la disciplina dettata dall’art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive […] Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell’accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene senza dubbio ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70, qualora “l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla Cassazione, al fine di ottenere la corretta ed integrale ricostruzione di carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata sulla base della complessiva anzianità di servizio.
La UIL Scuola di Bologna ha predisposto una specifica tutela gratuita per l’avvio del ricorso a favore di tutti i docenti ed ATA immessi in ruolo da meno di 10 anni.
Incontro informativo con l’Avv. Cinzia Ganzerli (legale della UIL Scuola di Bologna) presso la sede UIL Scuola di Bologna – via Serena 2/2 – giovedì 16 Gennaio 2020 ore 15.00. Prenotazioni da effettuare a mezzo mail (bologna@uilscuola.it) con oggetto: “Ricorso ricostruzione di carriera” oppure contattando i seguenti recapiti telefonici: Serafino 3282258300 – Marco 3479688040 – Emidio3917658534
Quanto costa il ricorso?
Non sono previsti costi di avvio del ricorso per gli iscritti e gli iscrivendi alla UIL Scuola RUA, ad esclusione dell’eventuale contributo unificato per il deposito del ricorso da versare esclusivamente qualora il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi, superi € 34.585,23.
Il ricorrente verserà allo studio una quota pari al 10% oltre oneri fiscali unicamente in caso di esito positivo del ricorso, calcolata sulla base del vantaggio economico complessivamente ottenuto.
Gli interessati dovranno produrre (entro il 30 gennaio 2020) i seguenti documenti per procedere con il ricorso:
- Dichiarazione dei servizi;
- Decreto di ricostruzione di carriera;
- Almeno una busta paga relativa al pre ruolo e una post immissione in ruolo.