Mobilità 2025-28, le novità con il nuovo contratto integrativo (SCHEDA E COMMENTO)

Confermati i vincoli di legge. Deroghe solo a condizione che si esprima come prima preferenza tutto il comune di assistenza o ricongiungimento, punteggio per tutor e orientatori. Penalizzati i docenti che hanno svolto il servizio pre ruolo in altro grado di scuola rispetto a quello di titolaritàNei LINK le nostre schede sulla Mobilità 2025-28 su docentiAta e funzionari, tutte le novità e il nostro commento. 

È in vigore la nuova ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale (C.C.N.I.) che regola la mobilità territoriale e professionalenonché la formulazione delle graduatorie interne di istituto del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26-2026/27-2027/28.
A breve la pubblicazione delle ordinanze ministeriali che daranno avvio nel mese di febbraio alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2025/26.

Le principali novità sulla Mobilità 2025/28

Mobilità 2025-28 – PERSONALE DOCENTE
Confermati i vincoli triennali:
– 
per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall’a.s. 2023/24.
 per tutti i docenti che ottengono la mobilità su scelta puntuale di scuola (indipendentemente dall’anno di assunzione).

Non rientrano nei vincoli:
1) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
2) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile)
3) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
4) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118
5) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Per fruire della deroga è obbligatorio indicare nella domanda come prima preferenza l’intero comune o distretto sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza/ricongiungimento. In caso di disabilità personale (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) è obbligatorio indicare il comune o distretto sub comunale di residenza.

Non rientrano altresì nei vincoli:
 i docenti che risultano in soprannumero o in esubero;
 esclusivamente per i docenti che rientrano nel vincolo triennale per scelta puntuale di scuola: se beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Docenti di sostegno
 il docente titolare sul sostegno di I grado, che è anche in possesso della specializzazione sul sostegno di II grado, ma è privo di abilitazione per una classe di concorso di II grado, può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il II grado. E viceversa.
Resta confermato che, terminato il quinquennio, per poter poi chiedere trasferimento da posto di sostegno alla classe di concorso è comunque obbligatorio essere abilitati per la classe di concorso richiesta.
 Ai fini del quinquennio su posto di sostegno si contano anche:
 l’anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
 l’anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.

Trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune – aliquote
I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:
 100% posti disponibili a.s. 2025/26
 75% posti disponibili a.s. 2026/27
 50% posti disponibili a.s. 2027/28

Classi di concorso accorpate
È possibile il passaggio di ruolo su una classe di concorso di quelle accorpate ai sensi del DM 22 dicembre 2023 anche se privi del titolo di accesso/abilitazione. Es. il docente titolare sulla (ex) A22 può presentare domanda di passaggio di ruolo per la A12 anche se non ha il titolo di accesso per quest’ultima.

Precedenze
 l’assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
 l’assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.

Servizio di pre-ruolo nelle graduatorie interne di istituto
Viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).
Il calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I.:
 Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.
 Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.
 Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.

Ciò, quindi, implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.
Attenzione: tale calcolo viene così effettuato solo ed esclusivamente se il servizio pre-ruolo è stato svolto nell’attuale ruolo di titolarità del docente.
Es.: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno).
Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, il punteggio varierà a seconda dell’ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente:
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola dell’infanzia e viceversa;
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola di I grado che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di II grado e viceversa;
• 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per gli anni successivi per il docente titolare nella scuola infanzia/primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di I/II grado e viceversa.

Punteggio di continuità
Viene elevato il punteggio di continuità rispetto al precedente CCNI.
Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica:
pp. 12

Per ogni ulteriore anno di servizio:
 entro il quinquennio: 5 punti;
 oltre il quinquennio: 6 punti.

Punteggio per tutor e orientatore e per continuità nelle sedi disagiate
Sono attribuiti 3 pp., esclusivamente nei trasferimenti, al docente che ha effettuato per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica il ruolo di tutor orientatore e a chi ha svolto, a decorrere dall’a.s. 2023/24, senza soluzione di continuità per tre anni scolastici, servizio nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono. In entrambi il punteggio si calcola alla fine del triennio escluso l’anno di presentazione della domanda di mobilità.

Esigenze di famiglia
Per ogni figlio inferiore a 6 anni, 6 punti (anziché 4).
Per ogni figlio da 7 a 18 anni, 4 punti (anziché 3).
Il ricongiungimento può essere chiesto anche al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Restituzione al ruolo di provenienza
Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova, essere restituito al ruolo di provenienza nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo.
La richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

Mobilità 2025-28 – PERSONALE ATA

Numero sedi esprimibili nella mobilità
Il personale ATA può esprimere in un’unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici una o più province.  È compreso quello in attesa di ottenere una sede definitiva.

Mobilità professionale
Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall’ a.s. 2017-2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall’anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle. Per quanta riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l’individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente C.C.N.I. sulla mobilità.

Sedi disponibili per la mobilità
Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale

Vincoli per i Funzionari dell’elevata qualificazione
Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI – i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.

Deroghe
Sono le stesse che si applicano al personale docente

Precedenze
– 
l’assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
 l’assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.

Altra mobilità e incarichi DSGA e Funzionari
Gli artt. 48bis, ter e quater prevedono i criteri e le modalità:
 della mobilità dei dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano in quadrati nell’area dei DSGA;
 della mobilità del personale inquadrato nell’area dei funzionari;
 del conferimento incarichi di DSGA.

fonte: uilscuola.it

Per ulteriori informazioni:

Serafino 3282258300

Marco 3479688040

Franco 3917658533

Costantino 3472213667

Alessandro 3891785488

Nino (sede di Imola) 3887599121

Gianluca (sede di Molinella) 3392855649

Emidio (area Alto Reno Terme) 3917658534

 

Clicca sull’immagine per iscriverti alla Uil Scuola Rua di Bologna compilando la delega in ogni sua parte e allegando un documento di identità in corso di validità.
Entrambi andranno inviati al seguente indirizzo mail: bologna@uilscuola.it