Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2024/25 | TRASFERIMENTI 2024/25 dal 26 febbraio l’avvio delle procedure

L’ordinanza ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025. Per i docenti di religione cattolica le procedure sono disciplinate dall’ordinanza n. 31 del 23 febbraio 2024.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha sottoscritto l’ordinanza relativa alla mobilità del personale scolastico per il periodo 2024-25.

Vi ricordiamo che il tema della mobilità costituisce una delle ragioni per le quali la Federazione Uil Scuola Rua ha deciso di non sottoscrivere, né il Contratto Integrativo sulla mobilità del 2022, né il rinnovo della parte normativa del CCNL 2019-21. Per comprendere appieno le nostre motivazioni, vi invitiamo a cliccare QUI.

Mobilità 2024/25: le date

Le novità per l’a.s. 2024/25:

  • Docenti:

    • Chi può presentare domanda per l’a.s. 2024/25 (senza vincoli):
      • Possono presentare domanda di mobilità tutti i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23 o precedenti, che per l’a.s. 2023/24:
        • non hanno presentato domanda o l’hanno presentata ma non hanno ottenuto nessun movimento;
        • hanno presentato domanda all’interno della provincia di titolarità e hanno ottenuto una scuola fuori dal comune di titolarità, attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune” o “distretto” indicato nel modulo domanda.
        • hanno presentato domanda in altra provincia e hanno ottenuto una scuola attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune”, “distretto” o “provincia” indicato nel modulo domanda.
      • Possono altresì presentare domanda, in provincia e in altre province, senza la necessità di avere particolari deroghe o precedenze:
        • i docenti assunti con nomina giuridica l’1/9/2022 ed economica l’1/9/2023. Sono compresi i docenti assunti dalle GPS di I fascia sostegno a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23;
        • i docenti che l’1/9/2021 sono stati soddisfatti nella mobilità attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola o comunque all’interno del proprio comune di titolarità (con l’a.s. in corso – 2023/24 – termina infatti il terzo anno di blocco).

 

    • Chi non può presentare domanda per l’a.s. 2024/25  – Vincoli – Art. 30 CCNL 2019/21 e CCNI 2022:
      • I docenti che, a qualunque titolo, hanno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica l’1/9/2023 (o solo giuridica, se individuati in ruolo dopo il 31/8/2023). Sono compresi i docenti assunti dal concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/23 (non hanno infatti retrodatazione giuridica della nomina in ruolo).
      • I docenti che, nell’a.s. 2022/23 o 2023/24, hanno ottenuto un movimento nel proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola oppure di “comune” o “distretto”.
      • I docenti che, nell’a.s. 2023/24, hanno ottenuto un movimento provinciale fuori dal proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola.
        I docenti che, nell’a.s. 2023/24, hanno ottenuto un movimento in altra provincia con codice puntuale di scuola.

 

    • Revisioni classi di concorso – DM n. 255 del 22 dicembre 2023 Passaggi di ruolo: È in vigore dall’11 febbraio 2024 il DM n. 255 del 22 dicembre 2023, che stabilisce l’accorpamento di alcune classi di concorso. Si tratta di:
      • A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado.
      • A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado.
      • A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado
      • A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado.
      • A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado.
      • A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.
      • A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi del decreto, e salvo eventuali chiarimenti da parte dell’Amministrazione in senso contrario, il docente che è in possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento può presentare domanda di passaggio di ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.

 

  • DSGA: 

    • Il personale DSGA non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall’immissione in ruolo, In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può scegliere, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede.

 

  • Deroghe per docenti e per DSGA che rientrano nei blocchi sulla mobilità:

    • Tutti i docenti e i DSGA che rientrano nei vincoli sulla mobilità di cui sopra, possono presentare domanda, solo se fanno parte delle seguenti categorie: 
      • genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
      • coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104¹
      • coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
        • coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
        • padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
        • uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
        • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
        • parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
      • il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118²
Art. 21: La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Comma 3: l lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Comma 6: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.
²Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.)

 

    • Possono altresì presentare domanda per l’a.s. 2024/25: 
      • I docenti che si troveranno in sovrannumero o esubero.
      • i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola scelta puntualmente fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
      • i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
      • I docenti che hanno ottenuto una scuola in altra provincia con scelta puntuale, se rientrano in una delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto.

 

  • Personale ATA:

    • Non rientra in nessuna tipologia di vincolo.

 

La scheda tecnica della UIL Scuola RUA:

Mobilità 2024 | La piattaforma della UIL Scuola RUA:

Normativa:

La pagina dedicata sul sito del MIM:

Per informazioni e supporto alla compilazione della domanda:

Serafino 3282258300

Marco 3479688040

Franco 3917658533

Gennaro (sede di Imola) 3298989289

Gianluca (sede di Molinella) 3392855649

Costantino 3472213667

Emidio 3917658534 (area Alto Reno Terme)

La consulenza e il supporto alla compilazione della domanda (in modalità da concordare con l’interessato) è riservato agli iscritti alla UIL Scuola RUA dei Bologna previo appuntamento con i nostri consulenti

 

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