Negli anni pregressi gli stipendi del personale della scuola sono stati oggetto di numerosi interventi che ne hanno determinato una forte contrazione, dal blocco degli scatti stipendiali al mancato rinnovo contrattuale durato un decennio, fatta eccezione per il contratto 2016-2018..
Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del personale della scuola ad oggi permane ancora il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa.
La Federazione Uil Scuola-Rua in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie.
Ancora una volta la Federazione Uil Scuola-Rua si schiera al fianco dei lavoratori al fine di valutare le azioni politiche, e anche giudiziarie qualora dovesse essere necessario, per tutelare il diritto del personale docente e ATA a veder riconosciuta la progressione di carriera relativa all’anno 2013.
Il D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251; l’art. 1, comma 1, lett. b), ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, determinando la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi, spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità.
Il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta.
La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l’“illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva.
In buona sostanza, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, è stato rimosso dal nostro ordinamento il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego, qualificato dalla Corte costituzionale quale vera e propria causa di sospensione strutturale della contrattazione medesima.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza 178/2015, non risulta che per il comparto della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica siano state avviate da parte delle competenti pubbliche amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, né gli atti alle stesse prodromi che relativamente al blocco per l’anno 2013, mentre sono stati rimossi gli effetti derivati dal blocco per gli anni 2011 e 2012.
Nella sentenza 178/2015 si rinviene, infatti, una parte immediatamente precettiva costituita proprio dalla rimozione della causa di sospensione della contrattazione collettiva; rimozione che produce ipso iure un diritto in capo alle organizzazioni sindacali ed un correlativo obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche.
Al momento, dunque, i dipendenti della scuola hanno un ritardo di due anni nel raggiungimento della posizione stipendiale successiva a quella in godimento..
Questo ritardo li penalizza in modo grave per la mancata maggiore retribuzione e in modo ancora più grave il personale che richiede il trattamento pensionistico o deve essere collocato in quiescenza, in quanto manca il tempo per recuperare il ritardo e si determinano effetti perversi sulla quantificazione dell’indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all’ultima retribuzione) e sull’importo della pensione, che dipende in varia misura dall’ultima retribuzione in godimento.
In capo agli stessi si produce un danno permanente che si concreta nella irrilevanza del servizio svolto nell’anno 2013 con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale al quale avrebbero avuto diritto mediante il ritardato passaggio alla fascia stipendiale successiva: ritardo che comporta un danno permanente nella progressione economica della loro carriera in quanto non sarà consentito maturare tre anni.
L’anno 2013, quindi, non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione economica sicché i docenti e gli ATA che hanno diritto a veder recuperata la progressione economica che avrebbero maturato transitando alla fascia stipendiale successiva al 31/12 dell’anno nel quale invece cessano dal servizio al 31/08 ove non vi fosse stato il blocco relativo all’anno 2013.
In subordine, gli stessi hanno senz’altro diritto a recuperare la quota di progressione stipendiale maturata all’atto della cessazione del servizio ovvero ad ottenere un assegno una tantum riassorbibile a valere sulla retribuzione il cui importo è così determinato: aumento derivante dalla classe stipendiale diviso per il numero di mesi relativi a 7 anni (84) e moltiplicazione x il numero di mesi lavorati nello scaglioni cioè 80.
Sulla scorta delle stesse determinazioni sono dovute, in tal caso anche le differenze retributive maturate dalla data del 31/12 dell’anno in cui avrebbero maturato la progressione stipendiale in mancanza del blocco sino alla data di cessazione del servizio.
Per questi motivi rivendichiamo per il comparto scuola lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive per il contratto nazionale di lavoro per recuperare le perdite stipendiali di questi anni, per valorizzare pienamente le retribuzioni e l’impegno professionale di insegnanti e personale ATA che con il loro lavoro garantiscono la qualità del sistema scolastico nazionale.
Ove ciò non si realizzasse in via contrattuale riterremo necessario il rinvio ad una specifica azione giudiziaria, che sul solco tracciato dalla Corte Costituzionale, possa ripristinare il giusto diritto al riconoscimento della progressione economica per l’anno 2013.
Per tale ragione abbiamo predisposto anche una istanza/diffida che ogni lavoratore della scuola dovrà presentare al proprio dirigente scolastico come prima atto di richiesta e costituzione in mora del Ministero.
La diffida, potrà essere inviata via Pec – entro e non oltre il prossimo 28 febbraio – al proprio dirigente scolastico, o più semplicemente consegnata a mano al protocollo della scuola avendo cura di conservarne una copia.
Le azioni proposte sono totalmente gratuite per gli iscritti alla UIL Scuola