GPS – Tribunale di Bologna: Docente precaria assistita dalla UIL Scuola RUA ottiene risarcimento per errato funzionamento dell’algoritmo
La Giustizia ripristina l’equità: Veltri (UIL Scuola RUA), “Sistema iniquo smascherato, vittoria dei docenti precari!”
Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso una sentenza che riconosce l’illegittimità del funzionamento dell’algoritmo utilizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’assegnazione delle supplenze scolastiche, accogliendo il ricorso presentato da un docente precaria assistita dai legali della UIL Scuola RUA di Bologna.
La vicenda processuale
La ricorrente iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di Bologna in diverse classi di concorso con punteggi elevati, si è vista scavalcata da colleghi con punteggi inferiori nei turni di nomina successivi al primo.
Nonostante avesse partecipato con domanda telematica alle operazioni informatizzate di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2023/24, la docente non ha ottenuto alcuna cattedra completa, ricevendo solo uno spezzone orario fino al 30/06/2023 presso un IIS della provincia di Bologna, assegnato tramite Graduatorie d’Istituto.
Il nodo della controversia: l’algoritmo contestato
L’elemento centrale della controversia riguardava il funzionamento dell’algoritmo ministeriale che, nei turni successivi al primo, non “tornava indietro” per assegnare le cattedre resesi disponibili ai docenti con punteggio maggiore non ancora soddisfatti, ma proseguiva lo scorrimento partendo dall’ultimo assegnatario della tornata precedente.
Il Ministero sosteneva che tale procedura fosse conforme all’art. 12 dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, in particolare al comma 10, che “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
La decisione del Tribunale
Il giudice ha respinto l’interpretazione fornita dal Ministero, ritenendo che il sistema informatico utilizzato abbia erroneamente considerato la ricorrente come rinunciataria per l’intera procedura di attribuzione delle supplenze, solo per aver richiesto sedi che nella prima convocazione non risultavano disponibili.
Richiamando precedenti giurisprudenziali (Tribunale di Roma, sentenza n. 1463/2023 e Corte d’Appello di Milano, n. 320/2024), il Tribunale ha stabilito che tale meccanismo contrasta con l’interpretazione corretta dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e con i principi di imparzialità, buona amministrazione e meritocrazia sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Secondo il giudice, lo scorrimento della graduatoria avrebbe dovuto ripartire dal primo in graduatoria dei docenti non assegnatari di supplenza, senza incidere sulla posizione dei docenti già soddisfatti, garantendo così il rispetto del principio meritocratico.
Il dispositivo della sentenza
Ritenendo fondate le doglianze della ricorrente, il Tribunale ha:
- Accertato il diritto del docente all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato di supplenza annuale per cattedra completa per l’anno scolastico 2023/24
- Condannato il Ministero al riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica equivalente
- Stabilito un risarcimento di 6984,18 euro, pari alle retribuzioni che avrebbe ottenuto se avesse ottenuto l’incarico completo (calcolato sulle ore settimanali mancanti a quelle effettivamente prestate)
- Condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali
Le implicazioni della sentenza
La sentenza del Tribunale di Bologna rappresenta un importante precedente per tutti i docenti precari che si sono trovati in situazioni simili. Il giudice ha infatti chiarito che l’algoritmo utilizzato dal Ministero deve rispettare i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, garantendo l’assegnazione degli incarichi di insegnamento ai candidati con il punteggio più elevato, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe si sia resa disponibile, sempre nell’arco temporale di vigenza della graduatoria.
Questo pronunciamento si inserisce in un filone giurisprudenziale che sta progressivamente definendo i limiti e le modalità di utilizzo degli algoritmi nelle procedure amministrative, stabilendo che anche i sistemi informatizzati devono rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento.
La reazione della UIL Scuola RUA di Bologna
Una sentenza che – come sottolineato dal segretario generale della UIL Scuola RUA di Bologna e dell’Emilia Romagna, Serafino Veltri – afferma ancora una volta quanto sia ingiusto che il sistema delle nomine dei supplenti venga affidato a un algoritmo che palesemente sovverte il naturale principio della meritocrazia. Il sistema informatizzato delle nomine dei supplenti non funziona perfettamente e non è giusto che a farne le spese siano i docenti – ha tuonato il sindacalista. La UIL Scuola RUA continuerà a battersi in ogni sede per tutelare i diritti dei lavoratori che rappresenta. La sentenza di Bologna è solo l’ennesima dimostrazione che quando si crede nelle battaglie che si combattono i risultati arrivano.
La notizia sul sito Orizzontescuola.it:
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