Riallineamento della carriera ai fini stipendiali
Cos’è e quando richiedere il riallineamento?
L’art. 4 comma 3 del DPR 399/88 dispone:
“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.“
Il personale della scuola (a tempo indeterminato) ha diritto a “recuperare” l’anzianità di servizio non valutata dalla ricostruzione di carriera iniziale (la ricostruzione di carriera prevede il pieno riconoscimento dei primi 4 anni di preruolo e solo dei 2/3 dei restanti periodi) ossia valutare anche quell’1/3 non precedentemente valutato con conseguente adeguamento della carriera ai fini stipendiali, una volta raggiunti gli anni suindicati:
- 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria di II grado;
- 18 anni per i DSGA, per i docenti della scuola dell’ infanzia, primaria, per i docenti della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;
- 20 anni per il personale ATA.
Come richiedere il riallineamento?
Rivolgiti alla UIL Scuola per verificare la tua ricostruzione di carriera ed eventualmente presentare domanda di riallineamento.
L’iniziativa, rivolta a tutto il personale della scuola, è completamente gratuita per gli iscritti alla UIL Scuola.
E’ escluso il personale che abbia già ottenuto il riconoscimento immediato a seguito di sentenza positiva.