L’INPS DETTA LA LINEA, IL MINISTERO DEL MERITO ESEGUE
NELLA CIRCOLARE APPLICATIVA SI INTRODUCE FORZATAMENTE L’USO ESCLUSIVO DELLA PIATTAFORMA INPS NUOVA PASSWEB
Il giorno 25 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n.188, per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025 di tutto il personale della scuola e dei dirigenti scolastici per l’accesso al trattamento pensionistico, e la relativa circolare applicativa.
Le cessazioni dal servizio, per tutto il personale della scuola, sono fissate al 21 ottobre 2024 e, per i dirigenti scolastici, entro il 28 febbraio 2025. Anche le domande di permanenza in servizio, per coloro che raggiungono 67 anni entro il 31 agosto 2025 e non posseggono il minimo di 20 anni di contribuzione, il termine è fissato al 21 ottobre 2024.
Le dimissioni dovranno essere presentate esclusivamente on line col sistema POLIS del Ministero dell’Istruzione e del Merito che, per il 2025, presenta 6 istanze:
I) 1. Requisiti della Legge Fornero
– Pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contribuzione, per le donne entro il 31 dicembre 2025 e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, sempre alla stessa data;
– Pensione di vecchiaia: raggiungimento dell’età di 67 anni entro il 31 dicembre 2025, con una contribuzione minima di anni 20;
2. dimissioni senza diritto a pensione;
3. cessazione dal servizio del personale trattenuto negli anni precedenti;
II) Requisiti per la Quota 100: anni 62 di età e 38 di contribuzione entro il 31 dicembre 2021;
III) Requisiti per la Quota 102: anni 64 di età e 38 di contribuzione entro il 31 dicembre 2022;
IV) Requisiti per la Quota 103 con il calcolo contributivo: 62 anni di età e 41 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2023, cosiddetta pensione anticipata flessibile;
V) Opzione donna: anni 35di contribuzione e anni 58 di età anagrafica entro il 31 dicembre 2021;
VI) Opzione donna: età anagrafica di anni 60 (diminuibili di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2) e 35 di contribuzione entro il 31 dicembre 2022;
VII) Opzione donna: età anagrafica di anni 61 (diminuibile di 1 anno per ogni figlio fino al massimo di 2) con contribuzione minima di anni 35 entro il 31 dicembre 2023.
Questi ultimi due casi saranno presi in considerazione solamente se l’interessata ha una disabilità superiore al 74% oppure assiste da almeno 6 mesi un parente, entro il secondo grado, disabile in situazione di gravità.
La richiesta di pensione anticipata Quota 100, 102 o 103 e opzione donna verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Le scuole e gli Ambiti territoriali dovranno definire le pratiche sospese di computo/riscatto, ricongiunzione e accrediti figurativi e inviarle all’Inps entro il 10 gennaio 2025, utilizzando unicamente la procedura “Nuova PASSWEB”. L’Inps dovrà comunicare alle scuole e agli interessati il diritto a pensione, o la mancanza dello stesso, entro il 22 aprile 2025.
Il trattenimento in servizio per coloro che hanno già l’età anagrafica di 67 anni è consentito , per un massimo di tre anni, solamente a coloro che sono impegnati in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera. Il trattenimento è autorizzato dal dirigente scolastico, per il personale docente e ATA, e dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, per i dirigenti scolastici
I docenti, gli ATA e i dirigenti scolastici che compiranno 65 anni entro il 31 agosto 2025 e, alla stessa data, possiedono una anzianità contributiva di Anni 41 e Mesi 10 (donne) e 42 Anni e 10 Mesi (uomini) saranno collocati in pensione d’ufficio con un preavviso di 6 mesi (entro il 28 febbraio 2025)
Per quanto riguarda l’APE sociale, l’età viene innalzata di 5 mesi rispetto alla situazione precedente. Pertanto, l’età anagrafica dovrà essere almeno 63 anni e 5 mesi. Tutte le altre condizioni restano invariate. Di conseguenza, una volta ricevuta la comunicazione dall’Inps del possesso dei requisiti, gli interessati dovranno presentare domanda di dimissioni, i entro il 31 agosto, al dirigente scolastico in modalità cartacea. La stessa cosa vale per i lavoratori precoci: docenti di scuola primaria e dell’Infanzia.
I docenti di scuola dell’Infanzia , possedendo 30 anni di contribuzione al 31 agosto 2025, e 66 anni e 7 mesi di età anagrafica entro il 31 dicembre 2025, potranno essere collocati in pensione per vecchiaia.
Per quanto riguarda, infine, il TFS e il TFR, le istituzioni scolastiche e gli Ambiti territoriali dovranno inviare il PL 1 (Progetto di Liquidazione) esclusivamente per via telematica, definendo “l’ultimo miglio” per il TFS e “l’ultimo miglio” per il TFR.
Come sempre, pochissimo il tempo a disposizione dei lavoratori della scuola per districarsi in un dedalo infinito di regole e di regolette che governano un sistema pensionistico estremamente parcellizzato e privo di certezze. I dipendenti, pur non conoscendo compiutamente la loro situazione reale risultante a sistema, dovranno continuare a fare scelte decisive per il loro futuro in assenza di certezze. Ma quando le conosceranno (non prima del 22 aprile 2025), non potranno più ritrattare le scelte già effettuate.
In analogo stato di totale disagio verseranno le segreterie scolastiche che, a sorpresa, scoprono di dover essere costrette a utilizzare un applicativo per il quale non sono stati adeguatamente formate e che, rivela livelli di responsabilità e di professionalità, che fuoriescono dal profilo di appartenenza. Una situazione questa reiteratamente posta dalla Segreteria nazionale della Federazione Uil Scuola Rua che, da subito, avvierà le azioni di contrasto a tutela dei lavoratori delle segreterie scolastiche.