Docente non nominata a causa dell’algoritmo recupera punteggio e retribuzione
Il Tribunale di Bologna – sezione Lavoro -, con sentenza emessa in data 10 giugno 2024, ha accolto il ricorso promosso dai legali della UIL Scuola RUA di Bologna, avv.ti Cinzia Ganzerli e Domenico Naso, con cui si riconosce l’intero punteggio e il danno economico a una docente penalizzata dal funzionamento del ‘famigerato’ algoritmo delle G.P.S (acronimo di Graduatorie Provinciali per le Supplenze).
Nel caso di specie alla prof. sono stati riconosciuti i 12 punti in graduatoria non maturati come conseguenza della mancata nomina e la somma di 15.145,70 euro corrispondente alle retribuzioni maturate e non percepite.
DESCRIZIONE DEL FATTO
Una docente, assistita dalla UIL Scuola RUA di Bologna, nei primi bollettini di nomina dell’anno scolastico 2023/2024 non veniva individuata quale destinataria di incarico di supplenza nonostante fosse collocata in graduatoria in posizione molto alta in considerazione del suo elevato punteggio.
Fin qui nulla quaestio se fosse stato rispettato un mero criterio di attribuzione dell’incarico di supplenza basato su un sistema meritocratico, ma così non è stato. Infatti, in data 17.10.2023 l’algoritmo, considerando la docente rinunciataria perché non rientrante nei primi turni di nomina, assegnava la supplenza ad altra collega collocata in posizione inferiore presso una sede di preferenza espressa precedentemente dalla ricorrente.
Ovviamente, tale situazione pregiudicava notevolmente la ricorrente che si vedeva negare, da un funzionamento del tutto opinabile dell’algoritmo elaborato dal ministero, il diritto all’attribuzione di un incarico annuale che, invece, veniva affidato ad altra docente in posizione deteriore.
Da qui, grazie al supporto della segreteria della UIL Scuola di Bologna e all’ufficio legale Ganzerli-Naso, la decisione da parte dell’insegnante che ricorreva al Giudice del Lavoro.
Il Ministero, dal canto suo, si costitutiva in giudizio rivendicando la corretta applicazione del combinato disposto del comma 4 e 10 dell’art. 12 OM 112/22 secondo cui l’algoritmo considera rinunciatari i docenti che non abbiano avuto incarichi nella precedente procedura di assegnazione.
La procedura, inoltre, prevede che nei successivi turni di nomina non si debba ripartire da zero, ma a scorrimento dall’ultima posizione successiva rispetto all’ultimo candidato destinatario di una supplenza.
LA DECISIONE DEL GIUDICE DI BOLOGNA
L’adito giudice condividendo le pronunce del Tribunale di Torino nella sentenza n. 743/2023 e del Tribunale di Ivrea nella sentenza n. 33/2023 su analoga questione ha evidenziato che:
“L’interpretazione data dal Ministero all’ordinanza che regola l’attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico……. In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili…… (art. 12, comma 4). Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;………… Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell’ordinanza. L’ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l’aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell’incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina”.
Sullo stesso argomento il giudice di Bologna ha richiamato anche il Tribunale di Roma (n. 628/2023):
“………… non possa ritenersi la legittimità dell’indicata nomina resa possibile dall’applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi.”
Il giudice del Tribunale di Bologna, condividendo le tesi e le motivazioni dei suoi colleghi togati, ha deciso di accogliere in pieno il ricorso presentato dalla docente attribuendo a quest’ultima sia l’intero punteggio (12 punti) che una somma ritenuta congrua a coprire le retribuzioni non percepite.
Il segretario generale della UIL Scuola dell’Emilia Romagna, Serafino Veltri, accogliendo con enorme soddisfazione la sentenza, ha così commentato: Il completo accoglimento del ricorso afferma ancora una volta quanto sia ingiusto che il sistema delle nomine dei supplenti venga affidato a un algoritmo che palesemente sovverte il naturale principio della meritocrazia. La UIL Scuola RUA continuerà a battersi in ogni sede per tutelare i diritti dei lavoratori che rappresenta. La sentenza di Bologna è solo l’ennesima dimostrazione che quando si crede nelle battaglie che si combattono i risultati arrivano.