RICORSO CARTA DEL DOCENTE | ulteriori tre sentenze favorevoli del Tribunale Ordinario di Bologna
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO in data 12 febbraio 2024
accoglie i ricorsi promossi dalla UIL SCUOLA RUA di Bologna e patrocinati dall’avv. Remo Gherardini, dall’avv. Cinzia Ganzerli e dall’avv. Domenico Naso
Riconosciute in favore dei ricorrenti importi di valore nominale per un totale di 14.000 €
Come noto, la Federazione UIL Scuola RUA ha da qualche anno promosso il ricorso volto a ottenere il riconoscimento della Carta del Docente (500 euro) anche al personale precario.
Requisito necessario per aderire al ricorso è quello di essere stati destinatari negli ultimi cinque anni di un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto.
Il Giudice del lavoro di Bologna si è così pronunciato:
“Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che i ricorrenti hanno diritto di usufruire della Carta Docenti per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno, per gli anni di seguito indicati per ciascuno:
**** **** per l’anno scolastico 2018/2019
**** **** per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
**** **** per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
**** **** **** per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
**** **** **** per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
**** **** per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
**** **** per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Respinge le domande proposte dai ricorrenti per l’anno scolastico 2017/2018.
Condanna il MIUR al riconoscimento ed alla erogazione tramite Carta Docente, del beneficio come sopra indicato, a ciascuno dei ricorrenti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo.
Condanna il MIUR alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in Euro **** “