Selezioni per la destinazione all’estero del personale Dirigente scolastico, docente e ATA – SCADENZA IL 1 FEBBRAIO 2024

Sulla G.U. del 2 gennaio 2024 i concorsi per la destinazione all’estero del personale Dirigente scolastico, docente e ATA

SCADENZA IL 1 FEBBRAIO 2024

Al fine di poter procedere alle destinazioni all’estero per i dirigenti scolastici, del personale docente e ATA, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, sono indette dal MAECI le procedure di selezione per le tipologie di Istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche indicate nel bando. Alla selezione saranno  ammessi a partecipare, a domanda, i dirigenti scolastici,  il personale docente e ATA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo professionale per il personale ATA. Non si valuta l’anno scolastico in corso.

I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all’estero sono:

1)avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall’articolo 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore General per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

2 ) aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016 n. 170, su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione.

I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all’estero sono:

  1. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria);
  2. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
  3. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
  4. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le Scuole Europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.

Il personale amministrativo della scuola da destinare all’estero deve avere conoscenza della lingua straniera per cui si partecipa di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aeree linguistiche stabilite dall’articolo 6, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

Per ogni informazione e assistenza rivolgersi a estero@uilscuola.it

 

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