RICORSO CARTA DEL DOCENTE | ulteriore sentenza favorevole del Tribunale Ordinario di Bologna
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO in data 21 novembre 2023
accoglie il ricorso promosso dalla UIL SCUOLA RUA di Bologna e patrocinato dall’avv. Remo Gherardini, dall’avv. Cinzia Ganzerli e dall’avv. Domenico Naso
Riconosciute in favore delle ricorrenti importi di valore nominale per un totale di 6.500 €
Come noto, la Federazione UIL Scuola RUA ha da qualche anno promosso il ricorso volto a ottenere il riconoscimento della Carta del Docente (500 euro) anche al personale precario.
Requisito necessario per aderire al ricorso è quello di essere stati destinatari negli ultimi cinque anni di un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto.
Il Giudice del lavoro di Bologna si è così pronunciato:
- Accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto dei ad usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti: per ********** per i quattro anni scolastici. dal 2019/2020 al 2022/2023; per ********** per i quattro anni scolastici. dal 2019/2020 al 2022/2023; per ********** per i cinque anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
- condanna parte resistente ad eseguire quanto sopra;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro **********
Tra i motivi della decisione emerge tra l’altro quanto dalla UIL Scuola RUA di Bologna sostenuto e rivendicato in questi anni per i docenti con contratto a tempo determinato con impegno orario inferiore al 50% (docenti con incarico su “spezzone orario”):
“… Stessa soluzione, in generale, dovrebbe essere adottata per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50%, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione potrebbe giustificarsi.
Sul punto, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l’intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore…”
…
“Con riferimento all’orario part time relativo all’anno 2022/2023 della ********** (8 ore settimanali), secondo la prospettazione del Ministero, considerando che l’orario dei docenti di ruolo non può essere inferiore al 50%, riconoscere il beneficio ad un dipendente a tempo determinato con orario inferiore porterebbe ad integrare una discriminazione al contrario, conferendo un diritto che il docente di ruolo non potrebbe mai avere.
L’eccezione non può essere condivisa.
Infatti, ferme le considerazioni già svolte al capo precedente, secondo cui i lavoratori con impegno orario inferiore al 50%, hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte e, in ogni modo, nessuna decurtazione dell’emolumento in parola viene prevista in generale per i lavoratori a tempo parziale, la circostanza che il dipendente di ruolo non possa avere un orario inferiore al 50% è una mera evenienza che non potrebbe comprimere il diritto del precario a ricevere il beneficio, solo perché la normativa concede in quel caso orari inferiori…”
Per informazioni e adesioni:
Serafino 3282258300
Marco 3479688040
Franco 3917658533
Emidio 3917658534
Gennaro (sede di Imola) 3477775464
Gianluca (sede di Molinella) 3392855649