Art 42 bis del D.Lgs 151/2001
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
In seguito alla sentenza favorevole del 2022 ottenuta dalla UIL Scuola Modena nella quale il giudice riconosceva il diritto di una docente a richiedere l’assegnazione temporanea per ricongiungimento al figlio minore di tre anni (ai sensi dell’art 42 bis del D.Lgs. 151 del 2001) residente in altra provincia, altre assegnazioni temporanee sono state riconosciute negli ultimi due anni scolastici.
In questi primi giorni di settembre, infatti, due istanze di ricongiungimento ex art 42 bis (senza il ricorso al giudice del lavoro) sono state accolte dagli uffici territoriali di pertinenza. La semplice domanda ha consentito a due docenti, supportate nell’iter dalle segreterie territoriali di Modena, Bologna e Ferrara di potersi ricongiungere ai propri figli di età inferiore a tre anni, assegnando loro una sede nella provincia dove l’altro genitore presta attività lavorativa.
Importante successo, dunque, della UIL SCUOLA Emilia Romagna che ha consentito, ormai solo previa semplice presentazione dell’istanza, il riconoscimento di un diritto sancito dal D. Lgs. 151/2001 e tutelato costituzionalmente.
L’art 42 bis disciplina infatti l’istituto dell’assegnazione temporanea del dipendente pubblico concepito per favorire il ricongiungimento alla propria famiglia composta da figli minori di anni tre, applicabile esclusivamente ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
La ratio della norma è quella di salvaguardare principi costituzionalmente garantiti come la tutela della paternità e della maternità e, più in generale, della famiglia.