Le attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento sono stabilite dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-09. Tali articoli prevedono che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”, e che le attività collegiali e funzionali all’insegnamento sono quelle stabilite esclusivamente dal piano annuale deliberato dal collegio dei docenti ad inizio anno scolastico (il piano può essere modificato, sempre dallo stesso organo collegiale, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze).
Nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal piano delle attività e precisamente:
- eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
- scrutini, esami e adempimenti connessi;
- riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
- eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
- attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.
Non è quindi ipotizzabile l’imposizione della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.
Le ferie del personale della scuola costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007 tuttora in vigore. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.
Il personale docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato ha diritto:
a 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
a 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
Per “anzianità di servizio” si intende un servizio a qualunque titolo prestato (per cui nei tre anni vengono considerati tutti i servizi svolti a tempo determinato sia come docente che ATA).
Nel calcolo dei giorni di ferie spettanti, la frazione di mese superiore a 15 giorni considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Di seguito la scheda: