Sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in favore di un collaboratore scolastico a tempo indeterminato al quale l’amministrazione negava la fruizione della riserva “R” (militari volontari congedati prevista dagli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010) per il conseguimento del ruolo di Assistente Amministrativo, in quanto privo del requisito/certificazione di “disoccupato”.
IL GIUDICE:
“…Orbene tale normativa non richiede l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge n.68/1999…”
Il Tribunale ha dunque accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Cinzia Ganzerli unitamente all’avv. Domenico Naso, sentenziando il diritto all’immissione in ruolo ai fini giuridici ed economici nel profilo di assistente amministrativo del ricorrente assistito dalla UIL Scuola RUA di Reggio Emilia.
Si coglie l’occasione per ricordare che la riserva “R” è applicabile per i seguenti casi:
- VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- FB volontari in ferma breve triennale;
- Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).