RASSEGNA STAMPA | Gente e Territorio – Il merito, il demerito e la ricompensa per i docenti di sostegno.

Il governo italiano ha tra i suoi dicasteri quello a cui compete il sistema d’istruzione e formazione del Paese, che comprende le scuole dell’infanzia, le scuole del primo ciclo di istruzione (ovvero la scuola primaria e quella secondaria di primo grado), le scuole del secondo ciclo di istruzione (cosiddette scuole medie superiori e percorsi triennali, quadriennali e di formazione professionale) e le scuole di istruzione degli adulti.

Le origini di questo dicastero possono essere identificate con l’istituzione, da parte di Re Carlo Alberto di Savoia, della “Regia segreteria di Stato per l’istruzione pubblica” (Regia Lettera del 30 novembre 1847), e quindi del “Ministero della pubblica istruzione”, riformato poi dalla Legge Casati del 1859, che fu estesa a tutta l’Italia nel 1861 dopo l’unificazione.

La denominazione “Ministero della pubblica istruzione” venne mantenuta fino al 1929, quando il Governo Mussolini la sostituì con “Ministero dell’educazione nazionale”, a sua volta sostituita dal secondo Governo Badoglio che ripristinò la denominazione iniziale e, quindi, “Ministero della pubblica istruzione”. Nel 1988 venne suddiviso con la nascita del “Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” per poi essere nuovamente accorpato, dopo la riforma Bassanini del 1999 e con l’avvicendarsi dei governi Berlusconi e Prodi, e denominato “Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” e – in seguito – “Ministero dell’università e della ricerca”, più comunemente indicato con l’acronimo MIUR.

Nel 2006 il secondo governo Prodi scorporò di nuovo il “Ministero della pubblica istruzione” e il “Ministero dell’università e della ricerca”, che vennero nuovamente uniti – nel 2008 – dal governo Berlusconi, che ripristinò la denominazione “Ministero dell’università e della ricerca”, ovvero del MIUR.

Nel 2020 il secondo governo Conte, suddivise ancora una volta il Miur nel “Ministero dell’istruzione” – indicato con l’acronimo MI – e nel “Ministero dell’università e della ricerca”, comunemente indicato con l’acronimo MUR, che rimasero invariati fino all’arrivo del neoeletto governo Meloni, che ha modificato la denominazione del “Ministero dell’istruzione” trasformandola in “Ministero dell’istruzione e del merito”, indicato con l’acronimo MIM.

In sintesi, considerando solo il ‘900, siamo passati da “Ministero dell’educazione nazionale” del Governo Mussolini, al “Ministero dell’istruzione e del merito” del Governo Meloni.

Ma se nel primo dopoguerra il tema dell’educazione nazionale, ritenuto “il perno centrale su cui realizzare una vera a propria riforma morale degli italiani”, aveva incontrato ampio consenso tra le espressioni politiche e culturali, stessa cosa non può dirsi per l’introduzione della parola “merito” nella denominazione del ministero dell’istruzione.

Nell’enciclopedia Treccani la parola merito viene così esplicitata: “Il diritto che con le proprie opere o le proprie qualità si è acquisito all’onore, alla stima, alla lode, oppure a una ricompensa (materiale, morale o anche soprannaturale), in relazione e in proporzione al bene compiuto”.

Tralasciando tutto il dibattito sull’introduzione della parola merito nella denominazione del ministero dell’istruzione – già l’inserimento della meritocrazia nel mondo scolastico a suo tempo venne da molti criticata, in quanto considerata una discriminante per gli alunni provenienti da ambienti familiari disagiati e meno abbienti –  è bene soffermarsi su alcune contraddizioni che, considerando positivo l’inserimento della parola merito, si sviluppano in seno al funzionamento e all’articolazione del ministero dell’istruzione – e quindi del merito – e che andrebbero assolutamente sanate: l’utilizzo di docenti precari sul sostegno agli alunni diversamente abili e/o con disturbi specifici di apprendimento.

I dati Istat dicono che nell’anno scolastico 2020/21 degli oltre 191mila docenti di sostegno nominati, “circa 65mila (il 34%) sono stati selezionati dalle liste curricolari, si tratta cioè di insegnanti che non hanno una formazione specifica, impegnati nelle classi frequentate da alunni con disabilità per far fronte alla carenza di figure specializzate”.
In pratica il Ministero dell’istruzione e – ora – del merito, a fronte della carenza abnorme di docenti specializzati e di ruolo sul sostegno, attingono alle graduatorie GPS incrociate, assegnando a migliaia di docenti precari, senza specializzazione e provenienti da ogni classe di concorso, le cattedre vacanti e, quindi, le classi con alunni con disabilità e fragilità.

Una delle cause dell’assenza di docenti specializzati sul sostegno va ricercata nel contingentamento dei posti disponibili nei corsi di specializzazione – cosiddetti TFA sostegno – che prevedono, ai sensi del DM n. 92/2019, tre prove di accesso (test preselettivo, prova scritta e prova orale) oltre al numero chiuso. Condizioni limitative che, per altro, spesso innescano un sistema di “compravendita di titoli” all’estero che vengono poi riconosciuti equipollenti in Italia, denunciato dal Segretario nazionale della UIL Scuola Giuseppe D’Aprile, il quale non a caso chiede l’abolizione del numero chiuso per questi percorsi universitari che specializzano sul sostegno.

Ma andiamo alla contraddizione. Il DL 36/2022 relativo alla riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, prevede – tra l’altro – che in fase transitoria, fino al 31 dicembre 2024 “accedono,  nei  limiti  della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti  assunti  a  tempo  indeterminato  nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni  di  servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno  nelle  scuole  del  sistema nazionale di  istruzione…e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per  l’insegnamento.”

Quindi – tradotto – per coprire i posti vacanti su posto di sostegno, migliaia di docenti senza specializzazione e abilitazione, in possesso del solo titolo di studio valido per l’insegnamento, vengono utilizzati nelle classi frequentate da alunni con disabilità, mentre per accedere ai corsi di specializzazione (TFA sostegno) viene richiesta, oltre al titolo di studio valido per l’insegnamento e alle 3 annualità di servizio sul sostegno, anche l’abilitazione generica (che la stragrande maggioranza dei docenti precari non possiede).

Migliaia di docenti hanno – di fatto – il merito di coprire posti vacanti (cosiddetti tappabuchi) pur non avendo specializzazione e abilitazione, ma non sono meritevoli di accedere ai corsi di formazione abilitanti (che per altro hanno un costo di € 3.000). Anche se il requisito dei “tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione”, è stato svolto senza demerito.

Una contraddizione che fa a pugni con qualsiasi logica e, soprattutto, con il significato stesso della parola merito inserita dal governo Meloni nella denominazione del ministero, a voler rimarcare – si dirà – “un segno di discontinuità con il passato”.

Eccola, per ricordarla ancora una volta, la definizione di merito: “Il diritto che con le proprie opere o le proprie qualità si è acquisito all’onore, alla stima, alla lode, oppure a una ricompensa (materiale, morale o anche soprannaturale), in relazione e in proporzione al bene compiuto”.

Chissà che questo Ministero dell’Istruzione e del merito, del governo più a destra della storia della Repubblica italiana, non risolva questa contraddizione riconoscendo il diritto, di migliaia di docenti precari, ad ottenere questa “ricompensa” per il bene che compiono da anni.

In fondo non si tratta della stabilizzazione sic et simpliciter di migliaia di precari – seppur per molti di loro è un diritto già acquisito (come ci ricorda la direttiva UE 1999/70/CE che prevede l’assunzione a titolo definitivo per tutti quei dipendenti della scuola che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo) – ma l’accesso ai corsi di specializzazione sul lavoro che già svolgono.

 

fonte: genteeterritorio.it