Ci risulta che in diverse scuole i docenti con contratto al 31 agosto siano trattati in ugual misura ai docenti supplenti brevi o con contratto al 30/6 in materia di ferie. Al fine di effettuare interventi mirati per evitare che ci siano soprusi in tal senso, si richiama la normativa sulla questione “monetizzazione delle ferie” con particolare riferimento ai docenti con contratto al 30 giugno e 31 agosto.
Come noto, la legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) all’art. 1 comma 54 ha modificato e uniformato i periodi di possibile fruizione delle ferie per tutti i docenti di ruolo o supplenti di tutti i gradi di istruzione stabilendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Mentre, con l’art. 5 comma 8, del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 7/8/2012 n. 135, modificato dall’art. 1 comma 55 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), si è stabilito che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti … e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, se non limitatamente, per alcune categorie di personale della scuola, alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
Per quest’ultima norma, anche grazie alla nota congiunta n. 1 inserita nel nuovo Contratto Nazionale 2016-18, è stato chiarito che la monetizzazione potrà comunque avvenire se il mancato godimento delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente (es. decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta, malattia, congedo di maternità).
Da un lato, quindi, c’è la questione della monetizzazione delle ferie che non può più avvenire per i docenti supplenti, in particolare per quelli assunti al 30/6, se non limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie e indipendentemente se il docente abbia o meno richiesto di fruirne; dall’altra c’è la possibilità (ripetiamo la “possibilità”) per tutti i docenti in servizio, di ruolo e non di ruolo, di richiedere un periodo di ferie non solo durante la interruzione delle attività didattica (luglio e agosto), qualora naturalmente il contratto includa tali mesi, ma anche durante la sospensione delle lezioni (es. periodo di Natale e Pasqua).
Per il personale a tempo determinato, in particolare, così come specificato anche dalla nota MEF n. 72696/2012, la deroga introdotta col richiamato articolo 1 comma 55 riguarda esclusivamente il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, per i quali la monetizzazione potrà avvenire limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Ciò implica, per esempio, per un docente con contratto al 30/6, che al termine del contratto la scuola, nel conteggiare il numero delle ferie eventualmente da monetizzare, dovrà sottrarre tutti i giorni in cui tale personale avrebbe potuto fruire delle ferie, anche se di fatto non le ha mai richieste, e determinare così il numero dei giorni di ferie rimasti e da monetizzare (es. su un totale di 25 giorni spettanti si sottraggono i periodi di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, e ciò che rimane dal conteggio si monetizza).
Come si evince chiaramente, tale procedura (conteggio dei periodi di sospensione delle lezioni ed eventuale monetizzazione delle ferie residue) non riguarda né i docenti di ruolo, né tanto meno i docenti con contratto al 31/8. Ciò perché tali docenti hanno la possibilità, a differenza dei supplenti brevi o contratto al 30/6, di fruire delle ferie anche nei mesi di luglio e agosto.
Per tali motivi, la scuola che sottrae di imperio i periodi di sospensione delle lezioni dal numero di ferie spettanti ad un docente con contratto al 31/8 commette ovviamente una illegittimità che non può essere tollerata, perché, al di là delle innovazioni introdotte dalle leggi finora richiamate, che comunque continuano da noi a non essere condivise, per tale personale è comunque rimasto il diritto (e ci mancherebbe se fosse il contrario!) di continuare a fruire del totale delle ferie spettanti anche nei mesi di luglio e agosto.