Il Garante per la protezione dei dati personali, con la nota 49472 del 28 dicembre 2021, ha fornito il proprio parere in merito alla legittimità o meno di rilasciare dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali, in particolare con riferimento alla richiesta, avanzata da queste ultime, di nominativi e compensi del personale docente e ATA relativi alle attività finanziate con il fondo d’istituto.
Una storia infinita – dichiara D’Aprile – che nasconde chiaramente l’attacco alla libera contrattazione dietro le cavillose e burocratiche esposizioni che dicono tutto ed il contrario di tutto e dove ognuno tira le proprie conseguenze.
Il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola”- secondo il parere del Granate – non consente agli istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto. Pertanto – continua il parere – è possibile rendere disponibile alle parti sindacali, ad esempio, il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito “per fasce” o “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio, anche se nel parere stesso riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere i nominativi per verificare se il contratto è stato o meno rispettato: «si possono comunicare dati personali ai rappresentanti dei dipendenti esclusivamente nella misura in cui tali dati siano necessari per permettere a questi ultimi di rappresentare adeguatamente gli interessi dei dipendenti ovvero qualora i dati in questione siano necessari per l´adempimento ed il controllo degli obblighi fissati in contratti collettivi»
«Qui non c’è nessuna privacy che tenga, a meno di invocare il “segreto di stato” su atti e risorse pubbliche che, invece, devono essere trasparenti per una pubblica amministrazione».
Il parere così articolato conclude ricordando, con una vasta esposizione sulla conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 e art. 5 d.lgs. 33/2013), i cui presupposti saranno valutati dall’amministrazione al fine di consentire o meno l’ostensione della documentazione richiesta, che l’organizzazione sindacale può essere legittimata all’esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla «cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione [sindacale]»
Il Ministero con nota 2165 del 18 gennaio 2021 e con nota 594 del 20 aprile 2021, ha invitato tutti i Direttori Regionali di informare le istituzioni scolastiche rispetto ai chiarimenti espressi dall’Autorità in merito al trattamento di dati personali in esame ed assicurare loro supporto nell’applicazione degli indirizzi forniti dal Garante.
Un attacco alla libera contrattazione che sottende il suggerimento non tanto esplicito di non fornire i nominativi alle organizzazioni sindacali e per il quale comportamento chiederemo al nostro Ufficio legale se ci sono gli estremi per un’azione giudiziaria.
Tutto ciò premesso, nel prendere atto del parere, rileviamo i seguenti punti e invitiamo ad inserire nel corpo del contratto gli elementi conoscitivi per verificare l’adempienza contrattuale, considerando che:
1) Relazioni sindacali: per l’ennesima volta, sia l’Aran, che ha inoltrato la richiesta di parere, che il Garante, che ha dato il proprio parere, non hanno ritenuto di coinvolgere le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro nonostante l’argomento attenga alle relazioni sindacali. Si tratta sempre di un parere che non fa ‘giurisprudenza’ tra le parti, ma offre indicazioni per garantire come è giusto che sia la privacy dei lavoratori che delegano tra l’altro, i sindacati a tutelare i loro interessi.
2) Fonte normativa: come noto, un parere non rappresenta una fonte normativa ma assume un carattere ausiliario consistente in una semplice manifestazione di giudizio la cui finalità è quella di consigliare gli organi dell’amministrazione. Ciononostante, non si potrà evitare un utilizzo strumentale del parere del Garante creando ulteriori fonti di tensione e di conflittualità di cui la scuola non ha bisogno non permettendo un sereno svolgimento delle relazioni sindacali.
3) Trasparenza e controllo: rendere disponibile alle parti sindacali il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito “per fasce” o “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio, non garantisce il principio di trasparenza e il principio del controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche da adottare attraverso la puntuale verifica di quanto concordato in sede di contrattazione integrativa di istituto per la ripartizione delle risorse del fondo e per l’attribuzione dei compensi accessori.
4) Consiglio di Stato: nella sentenza del luglio 2018 [n. 04417/2018 REG.PROV.COLL. – N. 08649/2017 REG. RIC. Del 20/07/2018] ripresa successivamente anche in diverse altre sentenze positive dei GDL, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la comunicazione alla RSU ed alle organizzazioni sindacali provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituendo violazione della riservatezza, purché sia rispettato l’obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.
Alla luce di tali considerazioni – continua D’Aprile – riteniamo che la posizione espressa dall’Autorità Garante non sia condivisibile e non esclude la possibilità di un ricorso all’Autorità Giudiziaria in caso di diniego.
Lo stesso parere appare creare una palese contraddizione in quanto se da un lato non precluderebbe alle organizzazioni sindacali di acquisire dei dati disaggregati dall’altro prevede l’ipotesi per i diretti interessati di utilizzare gli ordinari strumenti di accesso agli atti per l’acquisizione degli stessi dati preclusi ai soggetti portatori di interessi diffusi. Ciò appare quasi anacronistico rispetto invece ad una normativa che ha esteso e ampliato la procedura dell’accesso agli atti rafforzato rispetto alle norme contenute nella legge 241/90, attraverso la procedura dell’accesso civico generalizzato.
Pertanto, la UIL Scuola, attraverso i propri Segretari Regionali interverrà sui singoli Direttori degli uffici scolastici regionali per aprire un confronto sulla vicenda e, dal momento che si vuole “regolamentare” la contrattazione, chiederà l’estensione concordata ad ogni elemento di conflitto e non solo quello di interesse datoriale.
In ultimo, ma non per ultimo, è utile ricordare che è la contrattazione di scuola che deve definire procedure e azioni sindacali senza condizionamenti. La contrattazione è per la scuola non per i lavoratori e si chiude solo se si raggiunge l’accordo. Considerando l’estensione del parere e la nota ai Direttori Regionali, bisogna fare riferimento a tutte le sentenze che devono far preoccupare anche il dirigente scolastico di fronte ad una nota burocratica che invece di tutelarli li lascia allo sbaraglio.
Oltre a valutare, come segreteria nazionale, di intraprendere un’azione giudiziaria, provvederemo in ogni caso a chiedere – conclude D’Aprile – una interlocuzione o un confronto con l’Autorità garante al fine di poter meglio chiarire le richieste delle organizzazioni sindacali a tutela del personale della scuola così da rimuovere i limiti indicati dall’Autorità nel proprio parere.