Ricorso Ricostruzione di Carriera

Ricostruzione di Carriera

La Corte di Cassazione dichiara  la non conformità dell’art.485 d.lgs. 297/94  in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di Istruzione – alla luce del principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018.

Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla Cassazione, al fine di ottenere la corretta ed integrale ricostruzione di carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata sulla base della complessiva anzianità di servizio.

CHI PUO’ PARTECIPARE ?

Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e gli ATA immessi  in ruolo da meno di 10 anni con una anzianità pre–ruolo superiore a 4 anni