E’ proseguito il confronto, iniziato ieri, tra sindacati e amministrazione sul rinnovo delle graduatorie provinciali.
Un nuovo giorno ma la notte non ha portato consiglio. L’amministrazione, a parte qualche piccolo aggiustamento, è rimasta rigidamente sulle sue posizioni che tendono a smantellare tutta la struttura che ha ben funzionato e ha governato le supplenze negli ultimi quindici anni.
Lo scontro è sulle fonti primarie che dovrebbero regolare la materia in futuro.
L’amministrazione, rappresentata dal Dr. Marco Bruschi, sostiene che la legge innova l’impianto complessivo.
Ad avviso della UIL, l’art. 4 della Legge del 6 giugno 2020 n. 41 disciplina solo l’istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle supplenze.
Nessun riferimento al regolamento (DM 131 del 13.06.2007).
Regolamento frutto di oltre un anno di proficuo lavoro tra l’amministrazione di allora e le organizzazioni sindacali. Un ottimo lavoro che ha regolato il sistema per anni.
Gli incontri di questi giorni hanno trovato un’amministrazione arroccata sulle sue posizioni e poco propensa ad un confronto vero..
L’impressione è che avesse solo “l’obbligo” formale di sentire le organizzazioni.
Queste decisioni penalizzano sempre i soliti noti: i precari storici con più anni di servizio, che hanno fatto e continuano a far funzionare la scuola statale italiana.
A fronte dell’aspetto positivo del rinnovo e della costituzione delle GPS, che introducono maggiori elementi di garanzia, di giustizia e di equità nel conferimento delle supplenze, tutelando il personale precario sul livello provinciale, gli altri aspetti sono negativi:
- favoriscono i neolaureati e danneggiano i precari storici con più anni di servizio;
- si procede ad una modifica (anche questa non prevista dalla legge 41/2020) dell’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore per cui verranno privilegiati i docenti di ruolo senza abilitazione a discapito dei precari in possesso della abilitazione;
- si cambiano le carte in tavola rispetto ai requisiti di accesso per cui ora gli ITP, a differenza dell’accesso ai concorsi, devono possedere i 24 cfu;
- si evita (appositamente?) il richiamo alle innovazioni apportate dal nuovo CCNL 2016/18 rispetto la legge 107/2015, in riferimento, per esempio, alla assegnazione delle supplenze fino ai 10 gg. da parte del dirigente scolastico ai docenti in servizio su posto di potenziamento le quali sono possibili solo per le ore non programmate nel PTOF (aspetto rilevante omesso dalla Ordinanza).
- altro punto, che presenta profili di illegittimità e che vede la nostra totale contrarietà, è la previsione dell’ingresso in graduatoria degli studenti del quarto e quinto anno di Scienze della Formazione Primaria, senza quindi essere ancora in possesso del titolo.
Per quanto riguarda le altre questioni, un po’ più tecniche, sono state invece accolte alcune modifiche proposte dalla UIL. Tra le più significative, è stato eliminato:
– il riferimento alla “compatibilità d’orario” come vincolo al fine di un eventuale completamente d’orario;
– la priorità per i docenti già inseriti in una GAE per eventuali supplenze in II o in III fascia rispetto a chi non è inserito nelle GAE, anche se con minore punteggio.
È stato invece aggiunto, nella valutazione del servizio, quello dell’ insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa valutati come servizi aspecifici.
È stato inoltre specificato che i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
In ultimo, sono stati rivisti alcuni punteggi relativi ad alcuni titoli delle relative tabelle, per esempio il titolo di sostegno, a cui è stato assegnato un punteggio maggiore rispetto alla bozza originaria, ma senza però rimodificare altri titoli, rispetto la bozza originaria, per cui la UIL scuola ne aveva chiesto l’eliminazione, in modo da non alterare la relativa tabella rispetto a quella degli anni precedenti.