Questa politica del ministro non è in grado di traghettare questo anno scolastico verso il prossimo.
Servono azioni straordinarie per un momento che richiede il massimo di condivisione. Ecco le proposte.Un piano strategico che chiuda l’anno scolastico, ormai pregiudicato, trovando la massima condivisione, per dare agli alunni, tutti, garanzie non solo formali, ma sostanziali per il riconoscimento giuridico dell’anno scolastico.
Verificare scadenze e calendario scolastico per raccogliere un serie di provvedimenti che guardino al dopo emergenza. Dopo l’emergenza serve la ricostruzione, che non può essere fatta con le tradizionali misure.
L’attuale politica del Ministro non è in grado di traghettare il sistema scolastico da questo al prossimo anno scolastico. Invece di prendere atto della situazione emergenziale di vera patologia del sistema paese con le relative conseguenze dirette su quello scolastico, si comporta come se fossimo nella fisiologia, nella normalità.
Il nostro è un grido d’allarme.
Ecco le nostre proposte
ORGANICI: va confermato l’organico di diritto dell’anno scolastico in corso.
Al fine di accelerare le operazioni di preparazione del nuovo anno scolastico sarebbe opportuno dare la conferma dell’organico di diritto dell’anno scolastico in corso.
In questo modo, si evita di caricare sulle scuole e sugli uffici dell’amministrazione territoriale un lavoro che determina una serie di azioni che coinvolgono decine, forse centinaia, di soprannumerari che non sono in grado, per le restrizioni o perché malate, di adempiere a procedure che possono essere recuperate sull’organico di fatto.
MOBILITA’: sbagliato usare le regole degli anni scorsi.
Serve un contratto nuovo per gestire una situazione delicatissima.
Una mobilità con i blocchi quinquennali pensati prima dell’emergenza non più supportata dalle motivazioni che li hanno determinati, è palesemente un errore: un paese spaccato e distrutto non può mettere ostacoli e divieti, deve favorire al massimo la mobilità sia di chi è già in servizio, sia di coloro che saranno chiamati a coprire i posti di organico vacanti e disponibili: serve consentire al massimo la possibilità di tutti gli idonei del concorso 2016 e 2018 di optare per un’assegnazione diversa dalla graduatoria in cui sono inseriti per le immissioni in ruolo. Per superare tali contraddizioni si rende necessaria la riapertura del CCNI specifico, viceversa l’intera procedura si presterebbe ad una sequela di ricorsi che potrebbero rallentare la ripresa, la ricostruzione di questo anno scolastico e l’avvio del prossimo. A tal fine serve condivisione e regole certe e semplificazione.
I riferimenti normativi:
L’O.M. sulla mobilità pubblicata il 23 marzo 2020 prevede un blocco quinquennale sulla scuola di assunzione, in relazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del dicembre 2018, che non permetterebbe la mobilità territoriale e professionale per 4 anni successivi alla assunzione:
- per tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018);
- per tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 sempre individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018) pubblicate dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18 ai quali era stato accantonato un posto nella precedente mobilità perché individuati a seguito del D.M. 631/2018.
Un ulteriore blocco quinquennale è previsto dal Decreto Scuola e riguarderà tutti i prossimi neo assunti in ruolo a partire dal 1 settembre 2020. Il blocco, che non riguarda solo i trasferimenti o i passaggi ma anche le assegnazioni o utilizzazioni, interesserà tutti i docenti, indipendentemente da quale canale saranno reclutati (GAE, Concorsi 2016, concorsi 2018 e successivi) e dal grado o ordine di scuola di assunzione.
QUOTA 100 e posti liberi: un paradosso tutto da gestire
Servono misure per rispettare il diritto all’assunzione
e per salvaguardare i diritti del personale già in ruolo
Ci troviamo di fronte ad un paradosso: ci saranno posti liberi ma non potranno essere disponibile per chi risulterà perdente posto in quanto sarà occupato da un neo immesso in ruolo con sede definitiva.
Lo stesso principio varrà per quei docenti che non hanno potuto avere quelle sedi nelle normali operazioni di mobilità e sulle quali (scuola o comune) magari vantavano anche altri diritti di precedenza e che ora si troverebbero “scavalcati” nel diritto.
La Uil Scuola ribadisce e rivendica il diritto all’assunzione in ruolo e nello stesso tempo chiede di salvaguardare i diritti del personale già in ruolo che rivendica il rispetto delle norme stabilite con il CCNI sulla mobilità e rivendica che al docente neo assunto in ruolo individuato con la procedura prevista dalla legge 159/2010 sia data, all’atto della nomina giuridica, una sede provvisoria, in modo da poter partecipare alla mobilità provinciale e concorrere con tutti gli altri docenti già in ruolo per avere la sede definitiva per l’a.s. 2020/21.
I riferimenti normativi:
È noto come la legge 159/2019, all’art. 1 comma 18-quarter prevede, in via straordinaria, che i posti di “Quota 100” non assegnati alla mobilità alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/20 in quanto le certificazioni non sono arrivate in tempo rispetto al termine stabilito per la chiusura dell’organico, saranno assegnati alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021, prima delle operazioni di mobilità e assunzioni dell’anno scolastico 2020/21.
Secondo la volontà dell’Amministrazione tali posti saranno assegnati, seppur con decorrenza giuridica 1.09. 2019 ed economica solo dal 1 settembre 2020 già su scuola (sede definitiva) andando così a ledere le attese di alcune categorie di docenti che si vedrebbero privati di un diritto acquisito lo scorso anno scolastico e che non potrà essere esercitato nel prossimo.
Ad esempio i numerosi docenti che nell’a.s. 2019/20 sono risultati soprannumerari e costretti a cambiare scuola (d’ufficio) in quanto l’eventuale posto di “Quota 100” presente nella loro scuola, non ha determinato di fatto la vacanza di un posto perché si è liberato solo successivamente alla mobilità non permettendo così al docente soprannumerario di rientrare automaticamente nella scuola di titolarità.
Concorso straordinario per le 24 mila immissioni in ruolo
Passare ad un concorso per titoli e servizio
Alla luce del periodo di emergenza, considerato che non sarà possibile indire concorsi per i prossimi 60 giorni, il sistema prefigurato del concorso straordinario per chi ha maturato i 3 anni di servizio deve essere modificato e sostituito da un concorso straordinario per titoli e servizio. Appare questa l’unica maniera per stabilizzare i 24.000 docenti precari che già sono stati oggetto di una apposita legge.
Vista la situazione e la ampia disponibilità di posti i 24.000 posti potrebbero persino essere aumentati.
Sarà l’anno di formazione e prova di un intero anno scolastico che valuterà l’idoneità del docente alla funzione e alla stabilizzazione con la conferma in ruolo, all’esito della prova finale, prevista dalla legge stessa.
Assistenti amministrativi con tre anni di servizio come facenti funzione Dsga. Mettere a punto un concorso per soli titoli
Si rivendica in particolare, come doveroso, un concorso riservato per soli titoli per i DSGA facenti funzione
Più e più volte abbiamo rappresentato le loro ragioni e più e più volte abbiamo trovato ascolto e riscontrato condivisione nei nostri interlocutori parlamentari, di Governo e dell’Amministrazione, purtroppo senza che siano prodotti i necessari esiti legislativi.
Un tecnico in ogni scuola
All’assunzione dei 1000 assistenti tecnici, previsti per fare fronte ad azioni di supporto per la DaD, deve corrispondere l’attivazione dell’analogo organico per iniziare l’assegnazione di tecnici che possa completarsi con “un tecnico in ogni scuola”.
Didattica a distanza e valutazione degli studenti
Va fatta una valutazione complessiva
Non è necessario assegnare voti, anzi è sconsigliabile
Sarebbe opportuno, in questa fase emergenziale, non conferire valutazioni in quanto potrebbero rappresentare elementi di contenzioso, e in considerazione della validità dell’anno scolastico, predisporre interventi di recupero a settembre.
Pur nella libertà d’insegnamento i criteri da osservare dovranno essere quelli definiti all’interno della scuola. Dal momento che non è possibile svolgere le lezioni in modo ordinario, che è difficile rispettare sia quanto previsto dalla programmazione didattica, che applicare i pieni parametri dei criteri di valutazione deliberati collegialmente, non è necessario assegnare voti, anzi è sconsigliabile.
La valutazione finale ottiene garanzie dalla dimensione collegiale, è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, ma i collegi che hanno potuto adottare criteri per la valutazione sulla DAD sono in numero ridotto.
Lo stesso MI attraverso la nota emanata l’8 marzo u.s. riconosce, in queste circostanze, la possibilità di valutare gli apprendimenti, solo facendo leva su questa prerogativa professionale, individuale e collegiale.
Riferimenti normativi:
Posto che verificare l’acquisizione di abilità e conoscenze è cosa diversa dal valutare, soprattutto per l’ammissione all’anno scolastico successivo la valutazione periodica che è propedeutica a quella finale, realizzata nella didattica a distanza, in questo periodo di emergenza, risponde a principi giuridici e a percorsi circostanziati da trattare nelle fasi di scrutinio e di esame? No! Per cui serve un provvedimento legislativo che la possa regolare, anche transitoriamente, in questa fase di difficoltà contingente che non può e non deve ignorare le difficoltà che ci sono che non possono essere elemento di discriminazione, specie verso quanti (molti o pochi), a questa DAD non si sono neanche affacciati.
Comunque, anche se così non fosse, anche la valutazione periodica, con interrogazioni e compiti di verifica, fatta con gli strumenti informatici e a distanza, può avvalersi solo della tradizionale esperienza professionale del docente che la quantifica e qualifica di volta in volta, nella sua dimensione docimologica, come accade nei processi valutativi in presenza. Il decreto 62/2017, recita «al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di stato lasci la dimensione docimologia ai docenti senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa».
Esami conclusivi: serve provvedimento di legge organico
Improbabili le modalità da remoto.
Più opportuna modalità con commissione interna e presidente esterno.
Si ritiene che l’ammissione sia data a tutti indipendentemente dai parametri previsti dall’attuale normativa e, sempre per legge, definire un percorso di esami che accerti la maturità del candidato, riducendo il numero delle prove scritte e le materie oggetto di accertamento anche per la prova orale.
In considerazione della situazione la commissione interna con presidente esterno sarebbe più opportuna.
Appaiono in termini di legittimità assolutamente improponibili esami in modalità da remoto.
L’attenzione alle discipline caratterizzanti, con commissioni interne, anche per il secondo ciclo, validate da un componente esterno, il cui compito è fondamentalmente quello di certificare i livelli di maturità complessivamente raggiunti dai candidati nell’intero percorso di studio. Al pari della già dichiarata eliminazione delle prove Invalsi, dell’accertamento sulle PCTO, va eliminata la scelta delle buste dalla prova orale del secondo ciclo.
I riferimenti normativi
Con pochi precedenti che facciano da esperienza, va affrontato il tema dello svolgimento degli esami conclusivi dei diversi percorsi di studio, dagli esami di Stato e quelli per le qualifiche professionali, a cui gli studenti hanno diritto per la prosecuzione di percorsi di istruzione, formazione o per l’accesso al mondo del lavoro, oltre che per vedere concluso un ciclo di vita e di studio. Serve un provvedimento organico di natura legislativa che possa attivare scelte particolari che non si possono attivare con azioni ammnistrative.
Gli esami di qualifica professionale fondati su competenze tecnico laboratoriali, ad esempio, quando i laboratori sono bloccati da mesi, quali competenze potranno verificare?
Su quali basi poggerà l’orientamento, parte integrante della valutazione, se non sulle acquisizioni dell’intera durata dei percorsi?
In considerazione della DAD va rimodulato il loro svolgimento, riferendosi alle loro caratteristiche ordinamentali.