L’articolo 1 comma 249 della Legge Finanziaria 2020 ha modificato la destinazione del bonus merito docenti, che confluirà nel Fondo di istituto, senza vincolo di destinazione.
La notizia è molto importante, alla vigilia della chiusura delle contrattazioni di istituto per l’anno scolastico 2019/20.
Sono infatti pervenuti alla nostra redazione quesiti in merito alla utilizzazione delle risorse del bonus merito docenti.
Ne parliamo con Pino Turi, segretario generale UIL Scuola.
Segretario, potrebbe spiegarci il significato del nuovo testo sul bonus merito?
“Alla luce della recente approvazione della Legge Finanziaria le risorse del “bonus docenti” sono state definalizzate per cui possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del FIS a favore del personale scolastico (docente e Ata), senza ulteriore vincolo di destinazione, a differenza di quanto era stata stabilito dalla Legge 107/2015 che aveva appunto introdotto il Bonus per la valorizzazione del merito, attribuito annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti.
Con questa modifica legislativa, si completa il percorso già attivato nel rinnovo del CCNL che aveva fatto confluire le risorse destinate al bonus docenti nell’art 40 (fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) che raccoglie tutte le risorse a disposizione della contrattazione decentrata di Istituto.”
La modifica può essere considerata operativa già per l’a.s. 2019/20? Come devono comportarsi le scuole?
I contratti decentrati, come l’integrativo di Istituto, hanno durata triennale, salvo la possibilità di rivedere i criteri di distribuzione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo ( art. 7, comma 3 CCNL ) nell’ambito di alcune modifiche indotte peraltro da motivazioni giuridiche non presenti all’atto della stipula del Contratto stesso.
Pertanto, anche se alcuni contratti sono stati già sottoscritti disciplinando il riparto per l’anno scolastico 2019/20, è possibile mutare la destinazione delle somme, se è presente nel contratto di Istituto una clausola di salvaguardia che prevede la riapertura della contrattazione, consentendo, con il contratto di istituto, di ridefinire la destinazione delle somme a disposizione della contrattazione, senza vincolo di destinazione.