L’11 dicembre è stato pubblicato il D.M. n° 1124, del 06.12.2019, con il quale il Ministro dell’istruzione fissa al 30 dicembre 2019 il termine di presentazione delle dimissioni dal servizio
- dal 1° settembre 2020 per il personale docente e ATA,
- al 28.02.2020 per i dirigenti scolastici.
Entro le stesse date, le dimissioni possono essere ritirate.
Le dimissioni sono momento propedeutico per accedere al trattamento pensionistico:
- di vecchiaia: anni 67 e minimo 20 di contribuzione entro il 31.12.2020;
- di pensione anticipata: anni 41 e mesi 10 per le donne e anni 42 e mesi 10 per gli uomini entro il 31.12.2020 senza arrotondamenti;
- pensionamento con quota 100: anni 62 e 38 di contribuzione da raggiungere entro il 31.12.2020)
- per l’opzione donna (anni 58 e 35 di contribuzione entro il 31.12.2018) per tutte le donne che optano per il calcolo contributivo.
Le dimissioni vanno presentate telematicamente su istanze on line col sistema Polis del Miur.
Tale sistema, per la prima volta, consente a coloro che chiedono il pensionamento con la Legge Fornero “rivisitata” di poter avvalersi della quota 100 in subordine, nel caso in cui l’amministrazione dovesse verificare la mancanza dei requisiti per accedere alla pensione anticipata.
Nel qual caso, si produrrebbero 2 domande di dimissioni on line e, comunque, quota 100 sarebbe sempre in subordine.
Le province di Trento, Bolzano ed Aosta continueranno ad inviare le dimissioni in modalitàcartacea.
Il personale scolastico in servizio all’estero potrà inviare le dimissioni in modalità cartacea, presentandole al dirigente della scuola in cui prestano servizio.
L’unica novità è costituita dal collocamento a riposo per vecchiaia, d’ufficio, per quanti svolgono attività gravose e usuranti (nella scuola è solo per i docenti dell’infanzia), se al 31.08.2020 hanno un’età anagrafica di anni 66 e mesi 7 e una contribuzione minima di anni 30.
Lo stesso pensionamento d’ufficio sarà disposto per coloro che compiranno 65 anni entro il 31.08.2020 e, alla stessa data, hanno una anzianità contributiva (senza arrotondamenti) di anni 41 e mesi 10 (donne) e 42 e 10 mesi (uomini), nonché per coloro che compiranno 67 anni e minimo 20 di contribuzione entro il 31.08.2020.
Coloro che intendono avvalersi dell’APE sociale per interrompere il loro rapporto di lavoro, ricevuta la certificazione del diritto da parte dell’Inps, presenteranno richiesta di dimissioni al dirigente scolastico della scuola in cui prestano servizio in modalità cartacea.
In applicazione del D.L. n° 4 del 28/01/2019, coloro che andranno in pensione dal 1° settembre 2020 (stessa cosa per coloro che sono già in pensione) hanno la possibilità di chiedere un anticipo del loro TFS/TFR, fino ad un massimo di € 45.000,00, ad un istituto di credito o intermediario finanziario. Per l’attuazione di tale procedura, si è in attesa di un DPCM, in corso di perfezionamento, e della relativa circolare applicativa del Miur.