Con l’accordo abbiamo cambiato le norme delle supplenze e bloccato iniziative unilaterali che avrebbero alimentato un nuovo contenzioso.
Raggiunta una intesa sulle modalità di copertura dei posti vacanti di DSGA attraverso una procedura straordinaria di reclutamento che, esperite tutte le opzioni offerte dal contratto, consente di estendere ad una più ampia platea di personale della scuola la possibilità di ottenere un incarico da DSGA.
Questa intesa fissa una linea di azione nazionale al fine di uniformare le attività in tutte le scuole di ciascun USR con modalità organizzative concordate attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali territoriali.
Vediamo la genesi di questa vicenda:
Da parte di un ufficio Regionale – quello del Piemonte – è partita una iniziativa per verificare la possibilità di procedere, con una condivisione sindacale, la copertura dei posti di DSGA rimasti vacanti dopo aver esperito tutte le possibili procedure previste dalla vigente normativa contrattuale. Il nostro Segretario regionale si è attivato per evitare ogni deriva burocratica ed ha saputo ricondurre la vicenda alla sfera negoziale.
La posizione della UIL Scuola espressa dal segretario regionale in coordinamento con la Segreteria nazionale ha offerto la disponibilità ad individuare soluzioni, attraverso un contratto e non con una atto unilaterale come voleva essere in origine.
Le diverse ipotesi allora proposte passavano dal conferimento di supplenze agli AA di prima fascia con i titoli previsti dal CCNL, all’utilizzo delle MAD, al ricorso ai centri per l’impiego per individuare candidati con titoli idonei da sottoporre a selezione.
Secondo la UIL Scuola l’approccio di quell’Ufficio, tutto legato a leggi e regolamenti, sintomatico di una visione di tipo amministrativista che segna il suo limite nel momento in cui, come in questo caso, lascia un vuoto normativo che non può essere coperto con interpretazioni di comodo.
L’unica maniera legittima per superarlo è una intesa negoziale,. La fonte è nello stesso T.U. n. 165 che all’art, 2 , comma 2, consente alla contrattazione di modificare leggi e regolamenti.
Sulla base di questa premessa abbiamo raggiunto una intesa per stabilire procedure, come già facciamo nel contratto sulle utilizzazioni.
La differenza è che nel primo caso l’Amministrazione avrebbe agito in proprio con “interpretazioni” artificiose e negative dei diritti delle persone, mentre, con l’Intesa si sono definite nuove regole che hanno valore giuridiche e sono condivise.