Circolare delle supplenze 2019/20

L’informativa sulla circolare delle supplenze docenti ed ATA per l’anno scolastico 2019/20 è stato l’oggetto dell’incontro del 27 agosto 2019 che si è tenuto tra il MIUR e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.

La UIL Scuola è stata rappresentata da Antonello Lacchei e Mauro Panzieri.

La bozza del testo illustrata dai rappresentanti del MIUR ricalca sostanzialmente quanto disposto per gli anni precedenti, non tenendo presente le peculiarità attuali che prevedono un grande numero di supplenti, in presenza di graduatorie, in molti casi, specie al Nord, esaurite.

A tale proposito la UIL scuola ha avanzato le seguenti richieste di modifica:

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Abbiamo, evidenziato, in relazione al fenomeno sempre più in aumento del reclutamento attraverso le messe a disposizione (MAD), la necessità di dare indicazioni precise alle scuole riguardo tempi e modalità per svolgere tale procedura nelle province dove le graduatorie sono esaurite.

In particolare va chiarito che anche detti docenti vengano graduati secondo le tabelle di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie di istituto di II e III fascia allegate al DM 374/2017 e che gli istituti provvedano a pubblicare all’albo le graduatorie prima dell’attribuzione delle supplenze.

Qualora dovessero avere un contratto di supplenza tramite le messe a disposizioni, gli stessi, sono soggetti alle regole contenute nel DM 131/07 Regolamento delle supplenze come ad es. nei casi di abbandono della supplenza.

Questo per evitare, con il principio di legittimità e trasparenza, che si alimenti un sistema soggetto a speculazioni, disomogeneità tra i territori e che lasci alla libera interpretazione questo sistema assolutamente non discrezionale con ripercussioni sulle funzionalità delle scuole e sugli alunni.

DIPLOMATI MAGISTRALI

La circolare prevede la possibilità per i docenti destinatari di sentenza sfavorevole di presentare domanda cartacea di inserimento nelle graduatorie di II fascia 2017/2010 e saranno collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio. L’aggiornamento della posizione non avrà effetto sulle supplenze già conferite.

Le istituzioni scolastiche, di volta in volta, inseriranno manualmente le istanze ricevute.

Rimane ferma la possibilità di supplenza, con clausola risolutiva, per i diplomati magistrali inseriti con riserva nelle GAE ancora in attesa di sentenza definitiva.

Nessuna indicazione sul mantenimento in servizio dei docenti che nel corso dell’anno scolastico saranno destinatari di sentenza sfavorevole. Per la UIL Scuola è necessario un intervento urgente e un’indicazione puntuale per poter garantire la continuità didattica.

POSTI DI SOSTEGNO

Per la copertura dei posti di sostegno, in subordine ai docenti specializzati e a quanto previsto dal CCNI sulle assegnazioni provvisorie, la UIL Scuola ha chiesto di verificare la possibilità, nei casi di conferimento di supplenze di sostegno senza titolo, di conferire la nomina con priorità a coloro che stanno frequentando il IV ciclo del TFA sostegno e ai docenti in possesso di servizio specifico di sostegno.

PERSONALE EX CO.CO.CO.

La UIL Scuola ha chiesto di prevedere un intervento provvisorio sull’organico di fatto, simile a quello effettuato sull’organico di diritto, per incrementare nelle scuole dove è presente tale personale la disponibilità di ore, con quote di organico in deroga, al fine di restituire una dignità salariale a coloro che sono stati assunti a tempo parziale e dei quali la legge prevede il progressivo inquadramento a tempo pieno.

DISPOSIZIONI COMUNI A DOCENTI E ATA

La Uil Scuola ha inoltre rivendicato:

  • che per la copertura dei posti in organico di diritto vacanti e disponibili, sia dei docenti che per il personale ATA, vengano conferite le supplenze fino al 31 agosto;
  • che sia esplicitato il diritto del completamento dell’orario di lavoro per il personale ATA, e che tale completamento possa avvenire solo per lo stesso profilo compreso il personale che ha accettato una supplenza ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009.