Audizione 7 ^ Commissione Senato
Atto n. 86 Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66
MEMORIA UIL SCUOLA RUA
Ogni intervento su questa delicata materia, fiore all’occhiello del sistema nazionale dell’istruzione, deve rappresentare un ulteriore passo avanti nelle politiche di inclusione scolastica che devono riguardare tutti gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art.. 3 della Legge 104/92, al fine di garantire loro il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione, per tutto il percorso scolastico.
Su questo versante negli ultimi anni molto è stato fatto: l’organico di diritto in pochi anni è passato dal 50% al 100%, sono state superate le dotazioni organiche del sostegno (DOS), così come la divisione per aree nel secondo grado. Tutti elementi che, garantendo maggiore continuità, contribuiscono alla qualità dell’insegnamento.
- Due sono gli aspetti in qualche modo condivisibili del decreto 66/2017: l’aver operato una ricognizione delle norme vigenti riconducendole ad un testo organico;
- l’aver stabilito un principio di continuità didattica- educativa che superi i vincoli posti dalla divisione del nostro ordinamento in gradi e cicli.
Tale principio è contenuto nel decreto che citiamo «revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine e grado d’istruzione». Tale affermazione per la UIL non può rimanere inapplicata ed è attuabile solo ricorrendo alla contrattazione e non a norme autoritative che si preoccupano esclusivamente degli aspetti procedurali e burocratici. Bisogna puntare alla qualità e realizzare questi obiettivi attraverso la condivisione e il consenso dei diversi attori coinvolti nei processi di integrazione.
Per questi motivi e in linea generale affermiamo che, da questo decreto, come già per altri decreti delegati della legge 107 vanno espunte le parti che riflettono un’invasione nelle materie contrattuali sia collettive che di secondo livello. Tale approccio riguarda sia il personale docente che il personale Ata.
L’organico del personale, docente e Ata, non deve essere compresso nel limite dell’organico esistente, in presenza di esigenze diverse che non sono prevedibili, ma vanno risolte nella realtà scolastica attraverso un organico flessibile, in aggiunta a quello determinato in coerenza con i piani di funzionamento ed i Piani educativi individualizzati.
Tale risorsa aggiuntiva andrebbe assegnata a ciascuna scuola in base ad un parametro X (ad esempio il numero complessivo degli alunni, diversamente abili e non) che consenta di affrontare situazioni di emergenza prima del ricorso al giudice, evitando contenziosi, lungaggini e disagi, oltre che per la scuola anche per l’amministrazione. L’utilizzo della scuola con priorità rispetto all’inclusione – e in subordine – per fare fronte a situazioni specifiche quali BES, DSA.
Strumento importante ai fini del conseguimento di tale obiettivo è la condivisione di un piano educativo individualizzato che tenga conto dei diversi bisogni dei ragazzi. La condivisione si realizza attraverso strategie educative e didattiche personalizzate, a cui le modifiche si propongono di giungere attraverso una serie di interventi tendenti a qualificare la composizione e l’azione dei diversi gruppi di lavoro impegnati nel processo secondo un modello partecipativo. Condivisione, integrazione, confronto sono alla base dello sviluppo di ogni comunità educante che si esprime nello specifico nel coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità, delle famiglie, degli esperti, nel rispetto delle prerogative della scuola nella definizione del PEI, su cui le modifiche proposte intendono correttamente intervenire.
Ribadiamo che saranno fondamentali, al fine di raggiungere esiti positivi, le sinergie che i diversi soggetti riusciranno a mettere in campo pur se con compiti diversi, interagendo tra di loro. Occorre supportare adeguatamente le scelte in tal senso con interventi reali e non solo sulla carta.
Alcuni problemi restano però irrisolti:
- la concentrazione di alunni con disabilità nella stessa classe e la mancanza di certezze rispetto al numero massimo di alunni per classe. Se si assume il numero 22 va tolta ogni possibile deroga con i famosi “di norma” che rendono inutile definirne il limite massimo che già oggi esiste e nessuno rispetta.
- Il condizionamento posto in capo agli Enti Locali dai «limiti delle risorse disponibili» che non consentono certo di esercitare appieno le competenze proprie. Tale vincolo – al contrario – annulla ogni certezza di fruizione di un diritto che il decreto deve garantire non solo individuare.
- Netta distinzione delle competenze tra Enti locali, Asl e scuole autonome che, se non ben coordinate daranno gli esiti negativi, proprio quelli che il decreto dice di voler risolvere. Non si può lasciare la scuola sola, con i difficili problemi di inserimento. In merito all’attività di servizi e di supporto all’azione educativa e didattica. I centri di coordinamento dovrebbero essere quanto più vicino possibile alle scuole avendo a riferimento anche la competenza territoriale degli altri Enti preposti, evitando ogni rischio di burocratizzazione delle procedure.
- In questo ambito vanno inserite le figure di assistenza materiale e specialistica che la scuola non possiede e senza le quali non è possibile svolgere una funzione educativa ed integrativa che il decreto si prefigge di dare: si tratta di personale per l’assistenza educativa e materiale servizi di trasporto, accessibilità e fruibilità degli spazi, funzioni che non sono fungibili con quelle del personale della scuola.
Le modifiche all’articolo 3 comma 4 riconoscono finalmente la differenza di ruolo e funzione dei collaboratori scolastici come definiti dal CCNL, differenziandoli da quelli degli assistenti per l’autonomia e per la comunicazione personale da definirsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto di integrazione e rettifica. La UIL ha più volte denunciato come il personale ATA, i collaboratori scolastici, non abbiano le competenze e i profili professionali per svolgere mansioni a cui sono finora stati costretti per l’incapacità e l’assenza di un coordinamento tra le diverse istituzioni. La previsione di nuove figure professionali, necessarie all’integrazione per fare fronte alle varie diverse situazioni di disabilità che vanno definite nella fase delle diagnosi e dei piani di educativi e di attuazione dà conto della specificità delle mansioni . Va fatta una netta distinzione tra l’intervento non specialistico che è garantito dal personale della scuola, da quello di natura specialistica che è funzionale al grado di disabilità del singolo alunno che è in capo all’Ente locale. Il decreto attuativo che declinerà le funzioni ed i profili degli assistenti di cui sopra, dovrà prevedere anche una dotazione organica regionale a cui la scuola possa accedere.
La proposizione di una norma quadro nazionale è certamente positiva. Va fatto rilevare che l’autonomia differenziata di cui oggi si discute certificherebbe diritti differenziati di ragazzi e ragazze che alla scuola sono affidati, compresi quelli più indifesi come i disabili, ai quali potrebbero essere limitate quelle garanzie che la stessa norma prevede.