Il Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 05/03/2019, a seguito di un ricorso promosso dalla UIL Scuola, patrocinato dall’Avvocato Domenico Naso, riconosce ad un docente il diritto a fruire di 5 giorni di permesso per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.
I fatti:
Un docente richiedeva 5 giorni di permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 cumulando 3 giorni di permesso per motivi personali più 2 dei 6 giorni di ferie a disposizione da poterli commutare in permessi.
Il Dirigente Scolastico respingeva la richiesta sostenendo che i giorni di permesso sono subordinati all’autorizzazione del Dirigente Scolastico, il quale dovrà valutare se detta fruizione possa:
- a) compromettere la regolare erogazione del pubblico servizio;
- b) generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo la previsione dell’art. 1 cc. 54 e 56 L. 228/2012.
Il docente, ritenendo la fruizione dei giorni un diritto e non una concessione, si assentava dal servizio per i 5 giorni richiesti.
Il Dirigente comminava una sanzione disciplinare per ingiustificata assenza di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 2 giorni.
Il Giudice annulla l’irrogazione della sanzione disciplinare e condanna il Dirigente alle spese confermando quanto la UIL Scuola sostiene da sempre: “i giorni di permesso personali e familiari disciplinati dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 (compresi i 6 gg. di ferie richiesti “come” permessi) sono un diritto del lavoratore a tempo indeterminato completamente sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico per cui non hanno bisogno di un atto di concessione”.