Il ricorso è finalizzato a tutelare il personale Amministrativo che in sede di prima applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, è ammesso a partecipare al concorso se ha maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
Difatti, il bando non esclude i suddetti assistenti amministrativi dal possibile svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, nonostante vi sia una riserva di legge del 30 per cento dei posti messi a concorso nella singola regione riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso.
L’art. 11 comma 2, prevede che nei casi di cui all’articolo 3, comma 5 del D.M. n. 863/18, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati debbano superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all’articolo 5, comma 1 del D.M.
La prova si può svolgere in più sessioni qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.
Il Bando avrebbe dovuto prevedere l’esclusione del personale al quale viene riconosciuta la riserva dei posti dall’obbligo di dover sostenere la prova preselettiva.