Si potrà ricorrere alla nomina di un supplente fin dal primo giorno di assenza del titolare. Prevista anche la possibilità di rinunciare ad uno spezzone orario.
Pubblicata la nota MIUR n. 37381 del 30 agosto 2017 relativa alle istruzioni operative per le supplenze del personale docente ed ATA – a.s. 2017/18. Recepite tutte le osservazioni della UIL Scuola.
In particolare è prevista:
- la possibilità di rinunciare ad uno spezzone orario, assegnato da graduatoria ad esaurimento, per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, a condizione che all’atto della convocazione non erano disponibili cattedre o posti interi, fermo restando la possibilità del completamento orario, è consentita unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti.
- la possibilità di ricorrere alla nomina di un supplente fin dal primo giorno di assenza del titolare.
Inoltre nei casi di prosecuzione dell’assenza del titolare, anche se interrotta da giorno libero o festivo, non vi è nessuna discrezionalità da parte del Dirigente Scolastico.
Resta il rammarico, invece, per la mancata possibilità di presentare domanda di messa a disposizione in più province, da parte dei docenti in possesso del titolo di specializzazione già presenti in graduatoria.
Infatti, la UIL Scuola aveva chiesto di regolamentare la cosiddetta “messa a disposizione” per i docenti specializzati sul sostegno, ancorché presenti in graduatoria, consentendo loro di poter presentare domanda di messa a disposizione senza alcun limite rispetto al numero delle province.
L’Amministrazione, al contrario, ha confermato la disposizione secondo cui possono presentare domanda di messa a disposizione su sostegno, in una sola provincia, soltanto i docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto.