LA GIURISDIZIONE IN TEMA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO SPETTA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 25840/2016 pubblicata in data odierna (cfr. allegato) ha stabilito che la giurisdizione in tema di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola pubblica spetta al Giudice Amministrativo.
A questo punto tutte le controversie relative alla richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento da parte dei docenti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all’insegnamento, dovranno essere promosse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’annullamento degli atti amministrativi generali che, regolando le modalità di formazione delle graduatorie, impediscono e/o vietano ai docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento di inserirsi utilmente nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento).
Ci si attende che anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, innanzi alla quale pende un importante ricorso relativo alla questione dei docenti in possesso del diploma magistrale, potrà favorevolmente dichiarare la propria giurisdizione e decidere in conformità ai numerosi precedenti della Sezione VI (per tutte Sent. n. 1973/2015 e Sent. 5439/2015), ordinando definitivamente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti interessati ad ottenere l’immissione in ruolo per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.