La struttura amministrativa non può ‘forzare’ l’autonomia scolastica
Il14 novembre 2016, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si è svolto un incontro col Miur per fare il punto sulla costituzione delle reti.
Ancora una volta, abbiamo avuto la riprova che è in atto un tentativo per condizionare la libertà e le scelte delle Scuole, con un’inaccettabile forzatura che, taluni USR ed uffici periferici, stanno operando sulle scelte delle singole scuole.
Il problema nasce dal fatto che gli Uffici scolastici territoriali stanno disattendendo le indicazioni che il Miur ha fornito con la nota 2261 del 22.06.2016 dopo il confronto con i sindacati.
La nota prevede che le prime indicazioni sulla costituzione delle reti di scuola, elaborate da un gruppo di lavoro istituito dal Miur, avevano il solo fine di produrre un documento di riflessione e un contributo per supportare gli Uffici scolastici regionali e non un atto cogente finalizzato all’attivazione delle reti di scuole, secondo procedure burocratiche.
Al contrario, nella realtà, sui territori tale indirizzo si sta trasformando in un procedimento percepito come obbligatorio dalla legge 107/2016, verso le reti di ambito, da noi considerate inutili sovrastrutture burocratiche, nella misura in cui non sono costituite sui bisogni condivisi delle scuole che si vogliono mettere in rete.
La UIL scuola ha ribadito che la Legge 107/15 non prevede nessun obbligo per la costituzione di reti di ambito, ma prevede solo una opportunità organizzativa.
Pertanto, tutte le determinazioni assunte a livello territoriale, in contrasto con questo principio, costituiscono una illegittima forzatura normativa, a danno delle scuole dell’autonomia che devono scegliere in autonomia, attraverso le libere determinazioni degli Organi Collegiali all’uopo deputate.
Il Miur, a seguito del confronto con i sindacati, ha dovuto condividere l’impostazione e il quadro giuridico di riferimento e si è impegnato a chiarire come, sia nel caso delle attività di formazione e dei relativi finanziamenti, che per la valutazione dei dirigenti, non sia obbligatoria la costituzione di reti di ambito ma la gestione concreta può essere ricondotta a qualsiasi forma di “rete”, costituita in base all’autonoma scelta delle scuole stesse.
Analogamente per le reti di scopo, queste possono costituirsi sulla base degli obiettivi condivisi e delle risorse di personale presenti nella rete, necessarie per realizzare gli scopi per cui la rete si costituisce.
Organico dell’autonomia
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni aspetti sull’utilizzo dell’organico dell’autonomia.
L’amministrazione ha manifestato l’orientamento ad emanare delle FAQ di chiarimento.
I sindacati hanno invece espresso la necessità di approfondire le diverse tematiche ed inquadrarle in un impianto normativo più ampio, che possa costituire un supporto all’attività di programmazione e di gestione delle scuole.
I sindacati si sono riservati di trasmettere ulteriori osservazioni e contributi di chiarimento.
Per la UIL hanno partecipato Ranieri e Proietti.