Come già segnalato nell’ articolo del 5 Agosto ( Mobilità – Turi: rifare i trasferimenti con l’algoritmo giusto ), a seguito dei numerosi errori, abbiamo chiesto il rifacimento delle operazioni di trasferimento.
Al momento, almeno, l’amministrazione si oppone e, pur ammettendo errori, li vuole sanare in “maniera puntuale”, sulla base delle segnalazioni degli interessati, utilizzando lo strumento della conciliazione.
Come UIL Scuola siamo convinti che si aggiungerà caos a caos, ma non possiamo sostituirci all’amministrazione che, invece, continueremo ad incalzare per garantire i diritti dei lavoratori nostri iscritti.
Pertanto, come Ufficio Legale UIL SCUOLA Bologna – Emilia Romagna stiamo predisponendo i tentativi di conciliazione sapendo che la stessa deve trovare soddisfazione (anche con l’assegnazione di una cattedra di organico di fatto); in caso di conciliazione è inibita la fase di ricorso giurisdizionale.
In caso di mancata conciliazione è possibile esperire il ricorso al Tribunale del Lavoro.
In caso di ricorso andranno valutati tutti gli aspetti caso per caso non potendo agire con ricorsi collettivi ma individuali, dovendo valutare anche le ipotesi di agire con un ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c. ) ovvero con ricorso ordinario (ex art. 414 c.p.c. ).
La Uil Scuola Emilia Romagna, in tal caso, di concerto con l’ufficio legale nazionale, assicurerà l’assistenza legale a tutti gli iscritti.
Di seguito le indicazioni relative alla tempistica ed alla procedura di conciliazione:
A) La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente (ATP di “partenza”), ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notificata a mezzo PEC.
B) Per la materia della mobilità gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti.
C) La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente;
- la natura del rapporto di lavoro;
- la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
Qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, è conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
TEMPISTICA
Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
Contestualmente al deposito l’Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare.
La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione .
Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti.
PROCEDURA
L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale.
L ‘amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia.
In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile.
In caso di mancato accordo tra le parti, l’ufficio stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
PER QUALSIASI NECESSITA’ E’ POSSIBILE CONTATTARE L’UFFICIO LEGALE UIL SCUOLA BOLOGNA E.R. AL SEGUENTE NR° 3383858144, LEGALE DEL PAGGIO EMIDIO, O INVIARE COMUNICAZIONE PER MAIL A : bologna@uilscuola.it