MOBILITA’ 2016 /2017
Alcune Faq e chiarimenti
FAQ
1) D: Come mai tra le domande disponibili è presente anche la domanda per la mobilità interprovinciale, inoltre perché l’accesso all’istanza provinciale è consentito anche ai neo-immessi in ruolo della fase “b” e “c” del piano assunzionale 2015/16?
R: Come previsto dall’art.2 comma 5 dell’ordinanza ministeriale n.241, “I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento”.
Pertanto tutti i docenti, compresi i neo immessi in ruolo di tutte le fasi del piano di assunzione A.S. 2015-16, che intendono avvalersi di tale precedenza possono compilare ed inoltrare la domanda. Inoltre è possibile utilizzare l’istanza interprovinciale per presentare domanda interprovinciale verso la province autonome di Trento e Bolzano.
CHIARIMENTI
Il Miur ha inviato agli USR due note di chiarimento sulla mobilità: – una riguarda i docenti inseriti nella classe di concorso C999 che devono chiedere il trasferimento sul sostegno; – l’altra, già adottata dall’USR della Toscana, fornisce chiarimenti sulla mobilità dei docenti di sostegno (DOS) della secondaria di secondo grado.
I docenti titolari C999 che al momento non riescono a inserire la domanda di trasferimento per il sostegno nelle istanze on line per un problema tecnico, segnaliamo che è possibile ovviare assegnando a questi ultimi la titolarità sulla classe C555. Ovviamente si tratta solo di una operazione formale che in ogni caso non incide sull’organico, trattandosi di due classi di concorso ‘di servizio’.
I docenti titolari DOS destinatari della norma di cui all’art. 7 comma 2 del CCNI 8 aprile 2016 sono i titolari DOS assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/15 o nelle fasi assunzionali 0 ed A nell’anno scolastico 2015/16;
La sede su scuola attribuita ai sensi dell’art. 7 comma 2 a tali docenti deve essere comunicata a SIDI tramite le funzioni SIDI di organico di diritto 2016/17, quindi prima dell’effettuazione della mobilità;
L’assegnazione della conferma della sede di servizio ai sensi dell’art. 7 comma 2 non preclude al docente già DOS la possibilità di fare domanda di trasferimento che, se soddisfatta, annulla la conferma. Essa tuttavia preclude la possibilità di usufruire della precedenza nei movimenti all’ interno del Comune. In pratica il docente ex DOS al quale è stata assegnata titolarità su scuola ai sensi dell’art. 7 comma 2 del CCNI può partecipare solo alla fase intercomunale e interprovinciale, nonché alla professionale solo se ha superato il quinquennio di servizio su sostegno.